Silenzio ANAS e obbligo di provvedere con soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 237 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza del privato cessa soltanto con l’adozione di una vera e propria statuizione provvedimentale sulla richiesta, quale che ne sia il segno. La comunicazione di un preavviso di rigetto e le richieste integrative di documentazione costituiscono atti soprassessori, idonei a non definire il procedimento. Ove il provvedimento sopravvenga nel corso del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono allora il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che sia rimasta ingiustificatamente inerte. La nota con cui il privato reiteri l’istanza integra, sul piano sostanziale, riproposizione della domanda, con decorrenza da tale data del termine annuale per il ricorso avverso il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente chiede ad ANAS S.p.A. la certificazione sull’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/1982 e l’autorizzazione per l’adeguamento degli accessi di un impianto di distribuzione carburanti sulla strada statale 113, in territorio del Comune di Messina. L’istanza è presentata il 17 febbraio 2022 e reiterata il 22 novembre 2023. L’amministrazione avvia il procedimento, chiede integrazioni documentali e non conclude il termine di novanta giorni.

Il ricorrente propone ricorso per silenzio, notificato il 22 aprile 2024 e depositato il 6 maggio 2024, chiedendo la condanna al rilascio del provvedimento, trattandosi di attività vincolata. ANAS eccepisce l’insussistenza del silenzio, avendo richiesto ulteriori atti integrativi. Nel corso del giudizio adotta il preavviso di diniego del 4 novembre 2024 e, il 15 gennaio 2025, il provvedimento di diniego. Alla camera di consiglio i difensori sollecitano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, poiché ANAS ha infine provveduto sulla richiesta del ricorrente. La decisione non si limita però a prendere atto dell’esito: il giudice ricostruisce il contegno procedimentale dell’amministrazione per stabilire chi debba sopportare le spese.

La Sezione rileva che ANAS non ha prodotto la nota n. 368450 del 3 maggio 2024, con cui avrebbe comunicato, tre giorni prima del deposito del ricorso, la necessità di ulteriori approfondimenti; né nelle difese è stata precisata la data di eventuale ricezione da parte del ricorrente. In atti risulta invece la nota n. 0411649 del 16 maggio 2024, con cui sono stati richiesti ulteriori atti integrativi con termine di venti giorni. Il quadro probatorio, dunque, non sorregge la tesi dell’amministrazione.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione degli atti adottati. Il preavviso di rigetto comunicato il 4 novembre 2024 non definisce il procedimento: perché il silenzio venga meno è necessario che l’amministrazione adotti una vera e propria statuizione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole. La definizione si realizza solo con il diniego del 15 gennaio 2025. Ne consegue che il ricorso, dal momento della proposizione e fino a quel provvedimento, risultava fondato.

Il Collegio precisa inoltre che la nota del 22 novembre 2023 va intesa, sul piano sostanziale, quale riproposizione dell’istanza: il termine di un anno previsto dall’art. 31, secondo comma, cod. proc. amministrativo si computa da tale data. Il ricorso è pertanto tempestivo.

Le questioni di merito sul contenuto del provvedimento esulano dall’oggetto del giudizio, incentrato unicamente sull’obbligo di provvedere. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della controversia, sono poste a carico dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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