Revoca patente dopo triennio richiede nuovo esame discrezionale prefettizio (TAR Puglia n. 1501 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il triennio previsto dall’art. 120, terzo comma, cod. strada, nel testo anteriore alla novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, il Prefetto non può limitarsi a rilevare la mancata riabilitazione penale e a dichiarare inammissibile l’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente. Il termine triennale è condizione unica e non aggiuntiva rispetto ai requisiti morali del primo comma; l’accoglimento non è però automatico, residuando un potere discrezionale da esercitare in concreto, con istruttoria calibrata sulle esigenze lavorative e sulle condizioni di salute dell’istante. In punto di giurisdizione, il principio tempus regit actum impone di applicare la formulazione dell’art. 120 cod. strada vigente al momento del provvedimento prefettizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Brindisi il nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, dopo che il titolo abilitativo gli era stato revocato a seguito di condanna, divenuta irrevocabile nel 2019, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Con nota del 21 novembre 2024 la Prefettura ha riscontrato in senso sostanzialmente negativo la richiesta, precisando che l’istanza andava inoltrata agli uffici della Motorizzazione Civile. Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 120 cod. strada e del decreto interministeriale 24 ottobre 2011. L’Amministrazione si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In fase cautelare, con ordinanza n. 788/2024, la Sezione ha sospeso il provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione temporale. La vicenda si colloca prima dell’entrata in vigore, il 10 dicembre 2024, del nuovo capoverso inserito nell’art. 120, terzo comma, cod. strada dall’art. 8 della legge n. 177/2024. In virtù del principio tempus regit actum, si applica la disciplina previgente.

Su questa base il Tribunale disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Nel caso di diniego del nulla osta per una patente precedentemente revocata, ratione temporis sussiste la giurisdizione amministrativa, perché alla Prefettura spettava un potere discrezionale di valutazione in materia di pubblica sicurezza.

Nel merito, il Collegio conferma integralmente l’ordinanza cautelare e aderisce all’insegnamento del Consiglio di Stato n. 8439/2022 e n. 11077/2022. La riabilitazione non è condizione che si aggiunge al decorso del triennio: il terzo comma dell’art. 120 cod. strada opera come norma abilitante e non solo preclusiva. L’opposta lettura, seguita in precedenza dalla stessa Sezione con la sentenza n. 532/2022, esporrebbe il destinatario della revoca a un trattamento deteriore rispetto a chi chiede la patente per la prima volta.

Il Tribunale precisa però che l’accoglimento dell’istanza non discende automaticamente dal solo decorso del triennio. Il Prefetto deve svolgere una nuova istruttoria, verificando le esigenze lavorative e le condizioni di salute, secondo la logica della Corte cost. n. 99/2020. Il provvedimento impugnato non si è attenuto a questi principi: ha dichiarato inammissibile la richiesta per la sola mancata riabilitazione, senza alcuna valutazione discrezionale, nonostante fossero trascorsi oltre tre anni dalla revoca.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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