Diniego nulla osta autostradale a condono edilizio (TAR Liguria n. 947 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto autostradale va calcolata a partire dal confine stradale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992, intendendosi per tale il limite della proprietà stradale risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio, come definito dall’art. 3, comma 1, n. 10, del d.lgs. n. 285/1992. Il provvedimento di diniego del nulla osta alla sanatoria edilizia che non dia conto delle modalità di effettuazione della misurazione, che non alleghi il verbale delle operazioni e che non verifichi l’effettiva data di realizzazione dell’immobile è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, nonché da violazione delle garanzie partecipative.
Il Fatto
Il proprietario di un manufatto ad uso magazzino agricolo con sottostante vasca irrigua, sito nelle vicinanze del tracciato dell’Autostrada A10, presentava al Comune domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994. L’Amministrazione comunale, per il rilascio del permesso in sanatoria, richiedeva il nulla osta della società autostradale concessionaria, che tuttavia veniva negato: l’opera era ritenuta non sanabile in quanto realizzata successivamente all’imposizione del vincolo di inedificabilità, all’interno della fascia di rispetto di sessanta metri calcolata dal “confine stradale”.
Il ricorrente impugnava il diniego, contestando il criterio di calcolo della distanza dalla sede autostradale, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’applicazione di una normativa successiva alla realizzazione del manufatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società controllante, non avendo gli stessi adottato alcun atto impugnato.
Nel merito, richiamato l’orientamento consolidato, il TAR ha ribadito che la fascia di rispetto autostradale va calcolata dal confine stradale, come definito dall’art. 3, comma 1, n. 10, del d.lgs. n. 285/1992: il limite della proprietà stradale risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio, con i criteri suppletivi indicati dalla norma in mancanza di tali riferimenti.
Il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la non sanabilità dell’opera, richiamando un generico parere del Ministero concedente, senza alcuna verifica dello stato dei luoghi e senza precisare il punto di riferimento della misurazione. La società concessionaria non aveva svolto accertamenti sulla data di esecuzione dell’immobile, né aveva rappresentato le modalità della misurazione, omettendo di allegare il relativo verbale.
Il TAR ha rilevato come il ricorrente fosse stato estromesso dalle operazioni di misurazione, partecipazione necessaria considerata la complessità della situazione di fatto e del quadro normativo. I vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione delle garanzie partecipative, sono stati ritenuti assorbenti rispetto alle ulteriori censure, determinando l’annullamento del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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