Terzo condono e vincoli relativi: sanatoria preclusa anche in Sicilia (TAR Sicilia n. 234 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 in richiamo dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo relativo di natura ambientale o paesaggistica. Il limite di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), costituisce norma di grande riforma economico-sociale e prevale sulla disciplina attuativa del primo condono recepita dalla l.r. n. 37/1985. Il parere dell’autorità preposta al vincolo è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in presenza di impedimenti oggettivi alla sanatoria, assume natura vincolata, non richiedendo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, risultando il contenuto dispositivo dell’atto non modificabile. Il silenzio della Soprintendenza sulle istanze di terzo condono in area vincolata è silenzio rifiuto, non significativo, con conseguente conservazione del potere amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Lipari, presentava nel 2004 istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della l.r. n. 37/1985 per un manufatto abusivo realizzato prima del 30 giugno 1995. La Soprintendenza ai beni culturali di Messina esprimeva nel 2023 parere negativo, sul presupposto dell’insanabilità dell’opera in area soggetta a tutela paesaggistica.
Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso, articolando sei motivi, e successivamente impugnava con motivi aggiunti il provvedimento comunale di rigetto del condono, adottato in conformità al parere soprintendizio. Il Comune non si costituiva; resistevano le amministrazioni regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale e statale, rilevando che il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende quindi anche i limiti di rilasciabilità della sanatoria. Richiamando la Corte cost. n. 252/2022, il Tribunale sottolinea che il comma 27, lett. d), attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, e che le previsioni statali sui limiti massimi del condono sono norme di grande riforma economico-sociale. Ne consegue il superamento dell’orientamento del C.G.A.R.S., parere n. 291 del 2010.
Nel caso concreto il manufatto ha determinato un ampliamento di 32 mq, rientra nella tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e insiste su area vincolata per effetto del d.p.r.s. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966, quindi in epoca anteriore all’opera. La carenza dei presupposti di legge preclude la sanatoria, rendendo superflua ogni valutazione di merito: operano impedimenti oggettivi automatici, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. II, n. 4962/2020.
La tesi del silenzio assenso maturato ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 è respinta: la norma concerne il primo e il secondo condono, mentre per il terzo l’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003 qualifica il silenzio delle amministrazioni preposte al vincolo come silenzio rifiuto. L’amministrazione conserva quindi il potere.
Quanto al difetto di motivazione, il richiamo alla circolare assessoriale n. 2/2022 integra una valida motivazione per relationem ex art. 3 della legge n. 241/1990, con indicazione degli estremi dell’atto richiamato. Il parere, in quanto vincolato, non richiede il preavviso di rigetto: l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 esclude la rilevanza del vizio formale quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La disparità di trattamento non è configurabile rispetto a un’attività vincolata, né sono state allegate situazioni identiche. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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