Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 207 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito azionato, ma assolve alla sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e senza diritto a compenso ove l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 536/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese di lite per complessivi euro 1.030,00 e accessori, distratte a favore del procuratore antistatario. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 1.3.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre spese, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa il perimetro del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma mira solo a consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste dal creditore non è perciò definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la verifica riguarda il capitale residuo e gli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Quanto ai presupposti dell’azione, il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il ricorso è pertanto accolto e l’inottemperanza dell’Ente resistente è dichiarata. Viene assegnato un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori nel frattempo maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, sempre nei limiti di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre oneri, e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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