Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2385 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, il giudice amministrativo dichiara la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e ne fissa il termine. La mancata costituzione dell’ente intimato non esime il Collegio dall’accertamento dell’inadempienza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando il titolo riconosce già interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e sussistono oggettive difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il parametro delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 212/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di euro 5.582,00 oltre accessori. Il titolo non era stato ottemperato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio del 25 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della procedura: la notificazione del titolo esecutivo e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo risultano regolari, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.
Il decreto ingiuntivo è risultato tuttora non ottemperato. Il Tribunale non ha ravvisato motivi giustificativi dell’inadempienza e ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al titolo, per le somme dovute, detratte quelle già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Ha fissato in novanta giorni, dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa, il termine per il pagamento.
Il Collegio ha escluso la rifusione delle spese di precetto, imputando l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza alla libera scelta del creditore. Ha inoltre previsto la nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, individuandolo nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro dirigente delegato, con ulteriore termine di novanta giorni su istanza di parte.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non l’ha ritenuta dovuta per due ragioni: il titolo aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; sussistevano specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, con richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
Le spese sono state poste a carico della soccombenza, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 d.P.R. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Nota della Redazione
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