Ottemperanza e sopravvenuta carenza di interesse per nuovo provvedimento (TAR Sicilia n. 2384 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che ridisegna l’assetto degli interessi e rende non più conseguibile il bene della vita a suo tempo riconosciuto con la sentenza ottemperanda determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. L’accoglimento della domanda non potrebbe, infatti, arrecare alla parte alcuna utilità sostanziale. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’accertamento dell’inadempimento e opera anche quando il nuovo provvedimento sia successivo alla proposizione del ricorso. In tale ipotesi, la peculiarità della fattispecie e la circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia posteriore all’introduzione del giudizio giustificano la compensazione delle spese, restando a carico della parte ricorrente il contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente, capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, era risultata aggiudicataria della concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali di una struttura comunale. Il Comune aveva dapprima revocato la consegna e poi annullato in autotutela l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, rilevando la mancata acquisizione delle certificazioni di vulnerabilità sismica dell’immobile.
Con una prima sentenza il TAR aveva accolto l’impugnazione e annullato quei provvedimenti. Non essendo stata data esecuzione alla decisione, il raggruppamento ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Nelle more, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, a sua volta impugnato davanti allo stesso TAR e ritenuto legittimo con successiva sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’amministrazione resistente. La questione è se la sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo, adottato dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza, incida sull’interesse alla decisione.
Il punto dirimente è che il nuovo provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara, ritenuto legittimo con successiva sentenza, ha determinato un assetto di interessi del tutto diverso da quello esistente al momento della proposizione del ricorso. Il giudice dà atto che la stessa parte ricorrente ha riconosciuto il venir meno dell’interesse, poiché l’accoglimento del ricorso non potrebbe più consentirle la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso, ossia l’aggiudicazione e la conseguente stipulazione del contratto.
Su questa base il TAR ritiene che l’utilità perseguita non sia più conseguibile mediante l’ottemperanza e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non richiede l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento dell’amministrazione, perché il difetto sopravvenuto dell’interesse prevale su ogni altra valutazione.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa in via d’eccezione in ragione della peculiarità della fattispecie. Pesa nella decisione la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che il provvedimento determinante la carenza di interesse è successivo alla notificazione e al deposito del ricorso. Resta invece a carico della parte ricorrente il contributo unificato, secondo la statuizione del dispositivo.
Nota della Redazione
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