Ricorso per motivi aggiunti, notifica al controinteressato e prova del suo esito (TAR Sicilia n. 2377 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento concorsuale la posizione di controinteressato sorge solo con l’approvazione della graduatoria definitiva. Il ricorrente che impugni con motivi aggiunti l’atto di approvazione deve evocare in giudizio i controinteressati e fornire la prova dell’esito della notifica. Quando la ricevuta di consegna non sia accessibile al sistema informatico della giustizia amministrativa, neppure in originale, la notifica non può dirsi validamente dimostrata. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del primo comma dell’art. 41 c.p.a. e l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. La rilevanza costituzionale dell’interesse al lavoro, ex artt. 4 e 35 Cost., può giustificare la compensazione integrale delle spese nonostante la soccombenza.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliero universitaria indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia. Una candidata, destinataria di provvedimenti di prevenzione sanitaria da Covid-19 e in stato di quarantena perché positiva al test, comunica all’amministrazione di non poter partecipare alla prova scritta, chiede una sessione suppletiva e allega il referto e l’attestato di malattia telematico. L’azienda conferma l’esclusione dal concorso, richiamando l’art. 8 del bando.

Sopravvenuta la graduatoria provvisoria della prova scritta, la candidata impugna l’esclusione e la graduatoria con ricorso principale. Respinta la domanda cautelare, e approvata la graduatoria di merito, propone motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione. All’udienza il Collegio rileva un’imperfetta attuazione del contraddittorio e ordina alla ricorrente di depositare la relata e la busta digitale della notifica dei motivi aggiunti, chiarendo da quali elenchi fosse tratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del contraddittorio nel contenzioso concorsuale richiamando la giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12 ottobre 2020, n. 6041; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20 agosto 2018, n. 4961; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 marzo 2015, n. 1232. Da tale orientamento deriva che, avverso la graduatoria provvisoria della prova scritta, il ricorso va notificato alla sola amministrazione, perché la posizione di controinteressato si cristallizza soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva.

Rispetto ai motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la delibera di approvazione della graduatoria, la ricorrente assumeva di aver evocato in giudizio un controinteressato. L’amministrazione contestava però le modalità della notifica, ritenendole tali da determinare l’inammissibilità del gravame per mancata notificazione ad almeno uno fra i controinteressati.

Il Collegio ha quindi attivato il potere di verifica istruttoria con ordinanza n. 853/2024, imponendo il deposito della relata, della busta digitale e della documentazione sull’origine dell’indirizzo PEC utilizzato. La verifica ha dato esito negativo: la ricevuta di consegna trasmessa non risulta in alcun modo accessibile al sistema informatico della giustizia amministrativa, neppure nella forma del deposito in originale.

La prova del superamento delle criticità legate alla trasmissione all’indirizzo del controinteressato non è stata dunque offerta. Da qui la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del primo comma dell’art. 41 c.p.a. e, in via consequenziale, l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo conclusa la procedura selettiva.

Sul regolamento delle spese il Collegio osserva che l’interesse a conseguire una stabile occupazione rientra nel catalogo degli interessi di rilevanza costituzionale ex artt. 4 e 35 Cost. Tale rilievo, indipendentemente dalla soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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