Sanzione edilizia massima in area vincolata senza obbligo di motivazione (TAR Sicilia n. 2385 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree e sugli edifici di cui all’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, comprese quelle soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è sempre irrogata nella misura massima ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. In tale fattispecie l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità e non è tenuta ad alcun onere di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei vincoli esistenti sull’area. Il carattere vincolato del provvedimento rende irrilevante la mancata adozione di un regolamento comunale sulle sanzioni e infondata la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione dell’interessato condurre a un esito diverso, giusta l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Infine, l’illecito inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura permanente, con la conseguenza che la prescrizione non decorre finché la misura ripristinatoria non sia attuata.
Il Fatto
Il Comune di Malfa, con disposizione n. 2/2020 del 4.11.2020, aveva irrogato al ricorrente una sanzione pecuniaria di 11.300 euro per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3/19 del 17.4.2019. Il TAR, con sentenza n. 2826/2024, aveva annullato la sanzione limitatamente alla determinazione del quantum, per difetto di motivazione sui criteri di proporzionalità e ragionevolezza, facendo salva l’adozione di nuovi motivati provvedimenti.
Il Comune, con provvedimento n. 9/2024 del 2.10.2024, ha quindi rideterminato la sanzione in 20.000 euro, applicando la misura massima prevista per gli abusi realizzati su aree vincolate. Il ricorrente ha impugnato il nuovo atto deducendo la prescrizione del potere sanzionatorio, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione, ritenendo riproposta la stessa giustificazione già censurata dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di tardività delle difese comunali. Il termine per la memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 46 c.p.a., è ritenuto ordinatorio, come affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 9240 del 18.11.2024; perentorio è solo quello dell’art. 73 c.p.a., nella specie rispettato.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, per gli abusi sulle aree di cui all’art. 27, comma 2, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima. Le opere ricadono in area dichiarata di notevole interesse pubblico e soggetta a vincolo idrogeologico, e sul punto il ricorrente non ha formulato censure. Il significato dell’avverbio “sempre”, letto alla luce dell’in claris non fit interpretatio, esclude ogni margine valutativo: l’Amministrazione è vincolata e deve solo indicare i vincoli esistenti.
Da ciò deriva l’irrilevanza della mancata adozione di un regolamento comunale sulle sanzioni urbanistiche: la misura non sarebbe potuta essere diversa. La stessa ragione travolge la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto mutare il contenuto dell’atto. Il Collegio richiama l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e i principi di economicità, speditezza ed efficienza, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 1643 del 6.03.2020 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 3304 del 2023.
Quanto alla prescrizione, l’eccezione è palesemente infondata: l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce illecito permanente finché la misura ripristinatoria non sia eseguita, circostanza che il ricorrente non ha allegato.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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