Cessazione della materia del contendere su accoglienza richiedente protezione (TAR Veneto n. 469 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza del richiedente protezione internazionale sorge dal momento della manifestazione della volontà di richiedere la protezione e non dalla formalizzazione della domanda. L’indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di individuare soluzioni idonee a garantire le prestazioni essenziali, in particolare in presenza di una condizione di indigenza dichiarata e non contestata. Il ricorso avverso il diniego di presa in carico è assistito da tutela cautelare. La sopravvenuta ammissione al sistema di accoglienza in esecuzione dell’ordinanza cautelare determina la cessazione della materia del contendere, con assorbimento delle censure di merito. In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un’Amministrazione statale non si dà luogo alla regolazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso nel territorio nazionale il 27 aprile 2025 e il 29 aprile 2025 ha manifestato presso la Questura la volontà di richiedere la protezione internazionale, ottenendo la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda al 7 agosto 2025. Contestualmente ha dichiarato la propria condizione di indigenza e ha chiesto l’immediato accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, rappresentando l’assenza di mezzi di sostentamento, di attività lavorativa e di redditi, nonché la necessità di assistenza sanitaria.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha inoltrato formale diffida il 19 giugno 2025. La Prefettura ha riscontrato il 25 giugno 2025, rappresentando l’impossibilità di provvedere per indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria della provincia. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, la violazione del d.lgs. n. 142/2015 e della Direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In via subordinata ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria la sopravvenienza rappresentata dal ricorrente con memoria del 23 gennaio 2026. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 490 del 16 ottobre 2025, con cui era stata accolta la domanda di riesame della posizione del ricorrente, la Prefettura ha collocato il ricorrente, insieme alla figlia, presso una struttura di accoglienza, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata.
Il Collegio ha quindi preso atto del sopravvenuto provvedimento di ammissione al sistema di accoglienza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le censure di merito, pur articolate, restano assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Sul governo delle spese il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 5834 del 2024), secondo cui, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa contro un’Amministrazione statale, non si dà luogo alla regolazione delle spese: il compenso del difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento.
Il Collegio ha poi esaminato l’istanza di liquidazione presentata dal difensore, tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso e dell’immediatezza della pronuncia, richiamando propri precedenti in cause analoghe (TAR Veneto, Sez. III, n. 416/2026). Ha liquidato l’importo richiesto, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali al 15% e accessori di legge, ammettendo definitivamente il ricorrente al beneficio.
Nota della Redazione
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