Bando di gara interpretato secondo il dato letterale, no integrazione analogica (Cons. Stato n. 2427 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis di gara sono interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza funzione integrativa, non essendo consentito attribuire alle stesse significati impliciti o inespressi. Non è pertanto ammissibile l’estensione analogica del criterio di valutazione a fattispecie non previste, ove il dato testuale sia chiaro. Al bando non si applicano in via diretta le regole sull’interpretazione soggettiva del contratto, avendo esso natura di atto amministrativo generale a contenuto generale e astratto. Il criterio ermeneutico privilegiato è quello del senso fatto palese dal significato proprio delle parole, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra concorrenti.
Il Fatto
Un’associazione capogruppo di un raggruppamento temporaneo partecipa alla procedura indetta da un’azienda sanitaria locale per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario in emergenza urgenza. L’aggiudicazione di un lotto va a un’altra associazione, prima classificata con cento punti, seguita dalla ricorrente con 98,96. La ricorrente impugna l’esito e propone motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti, contestando l’attribuzione dei punteggi su alcuni criteri, tra cui quello relativo alla vetustà delle ambulanze.
L’aggiudicataria propone ricorso incidentale e motivi aggiunti. Il TAR Campania respinge il ricorso principale, dichiara improcedibile quello incidentale. Entrambe le parti appellano: la ricorrente contesta il mancato superamento della prova di resistenza, l’aggiudicataria lamenta l’esclusione delle automediche dal computo dell’anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il primo motivo dell’appello incidentale, incentrato sul sub-criterio 2.3 del capitolato tecnico. La clausola richiede la media aritmetica degli anni di anzianità delle sole ambulanze, con indicazione delle rispettive targhe, dell’anno di immatricolazione e del chilometraggio. Il dato testuale è inequivoco e non si presta a interpretazione analogica che vi includa le automediche.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3253 e Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635, il Consiglio ribadisce che il criterio letterale prevale e che gli argomenti sistematici possono assumere rilievo solo in presenza di un’aporia tra i documenti della lex specialis. Nel caso, la limitazione alle ambulanze non è illogica, perché solo tali mezzi sono direttamente destinati al trasporto del paziente.
Il Collegio esclude l’applicazione diretta delle regole sull’interpretazione soggettiva del contratto, ex artt. 1362 e seguenti cod. civ.: il bando è atto amministrativo generale, redatto unilateralmente dalla stazione appaltante, rivolto a soggetti non ancora determinati. Più calzante è il richiamo ai criteri dell’art. 12 delle preleggi, con ricerca del senso letterale. L’inclusione dell’automedica costituirebbe integrazione postuma della legge di gara, inammissibile.
Quanto all’appello principale, il Collegio ritiene corretto il metodo del primo giudice: l’anzianità si computa dall’anno di immatricolazione, per intero, fino alla scadenza del bando. L’immatricolazione identifica l’età amministrativa del mezzo, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, con riflessi su revisione e classe ambientale. Il calcolo “a giorni” invocato dall’appellante non è previsto dalla lex specialis e ne contraddice la ratio. Il punteggio di 8,8 non consente comunque il sorpasso, e nessuna norma impone l’arrotondamento a 9.
Gli appelli sono respinti; i residui motivi incidentali sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate e contributi unificati irripetibili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 93 C.d.S. – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi