Abuso definitivamente accertato per mancata impugnazione del diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 2428 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria non impugnato tempestivamente rende incontestabile l’abuso edilizio e costituisce presupposto vincolante dell’ordine di demolizione, che non richiede autonoma motivazione sull’interesse pubblico. Il provvedimento che respinge un’istanza di sanatoria sostanzialmente reiterativa di una domanda già respinta ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile. La presentazione di istanze reiterative non ingenera in capo all’amministrazione un nuovo obbligo di provvedere né consente al privato di paralizzare l’efficacia del provvedimento già formato. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso un ordine di ripristino che si limiti a recepire il progetto presentato dal medesimo ricorrente. L’ordine di demolizione di opere abusive in zona vincolata è atto vincolato e non ammette tutela dell’affidamento fondata su attività illecita.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato ad uso deposito e del terreno circostante, siti in località sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadenti in area SIC, conseguiva nel 2009 i permessi per la demo-ricostruzione del fabbricato e per una scala di accesso. A seguito di sopralluogo, la Polizia Municipale accertava numerose difformità rispetto ai titoli abilitativi, tra cui muri in cemento armato in sostituzione dei preesistenti muri a secco, solette e movimentazioni di terra.
Il Comune sospendeva i lavori e respingeva l’istanza di sanatoria del 2011; tale diniego non veniva impugnato. Seguivano due ordinanze di demolizione del 2012, un secondo diniego di sanatoria del 2013 rispetto a un’istanza identica alla precedente, e un’ulteriore diffida all’ottemperanza del 2014. Il TAR Liguria dichiarava i quattro ricorsi in parte irricevibili, in parte inammissibili e per il resto infondati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il nodo centrale nella definitività del diniego di sanatoria del 2011, mai impugnato. Poiché quel provvedimento aveva già motivatamente escluso l’insanabilità e l’incompatibilità degli abusi in ragione del grave contrasto con il regime urbanistico e con gli stringenti vincoli paesaggistici, le censure volte a sostenere la sanabilità delle opere risultano ormai precluse.
Quanto alle sistemazioni esterne, i giudici di appello qualificano le opere come difformità sostanziali e non come semplici varianti in corso d’opera: la sostituzione dei muri storici in pietra con imponenti muri in cemento armato contrasta con le norme di tutela del versante. Il rivestimento dei manufatti con pietra locale non integra rimessa in pristino, ma un ulteriore ampliamento dell’opera. Sulle censure avverso l’ordine di demolizione, il Collegio richiama la Sez. VI, ordinanza n. 4660/2012 resa sulla medesima vicenda e ribadisce che l’interesse pubblico al ripristino è in re ipsa, non richiedendo apposita motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2816 del 2025).
Riguardo all’ordinanza di rimessa in pristino del fabbricato, la Corte conferma la carenza di interesse: il provvedimento recepisce il progetto della S.C.I.A. presentata dalla stessa ricorrente, mentre le opere esterne erano oggetto di distinta ordinanza.
Il secondo diniego del 2013 è qualificato come atto meramente confermativo del primo, non autonomamente impugnabile, perché le opere richieste in sanatoria restano le medesime. La diffida all’ottemperanza del 2014 è parimenti inammissibile per l’incontestabilità sostanziale dell’abuso. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 6126 del 2022 e n. 3565 del 2021: chi ha prestato acquiescenza al diniego decade dalla possibilità di rimetterne in discussione le ragioni. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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