Ottemperanza dopo sentenza della Cassazione: l’Amministrazione deve eseguire la condanna alle spese (TAR Lazio n. 7629 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità costituisce titolo esecutivo, la cui esecuzione può essere chiesta dinanzi al giudice dell’ottemperanza. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato, decorso inutilmente il quale il ricorrente può richiedere l’intervento del commissario ad acta. Non è richiesta la prova del passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione, atteso che l’Ufficio di Segreteria della Suprema Corte non rilascia tale certificazione.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente nel giudizio di legittimità, aveva ottenuto dalla Corte di Cassazione una pronuncia che dichiarava l’improcedibilità del ricorso proposto dalle Amministrazioni e condannava queste ultime al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.200,00 oltre accessori di legge. Nonostante la notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso in ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda. In primo luogo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso dinanzi alla Cassazione ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione in rito e la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Il Collegio ha poi rilevato che la sentenza è stata regolarmente notificata in forma esecutiva alle controparti, come comprovato dalle ricevute PEC allegate agli atti.
Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la Segreteria del Giudice di legittimità non rilascia la certificazione attestante il passaggio in giudicato delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, la ricorrente ha prodotto la richiesta inoltrata alla Cancelleria Sez. Lavoro e il relativo riscontro, dal quale emerge che l’Ufficio di Segreteria della Suprema Corte Sezione Lavoro ha dichiarato che “la Corte di cassazione non rilascia il certificato di passato in giudicato”.
A fronte del giudicato, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito alla propria inerzia. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando un commissario ad acta che, su richiesta di parte, avrebbe provveduto in via sostitutiva nel termine di 120 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 750,00, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
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