Accesso civico generalizzato e ottemperanza impongono esibizione degli atti interni di pianificazione (TAR Lazio n. 243 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza che accerta il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato, il giudice amministrativo verifica l’integrale esecuzione del decisum e non la fondatezza dell’originaria pretesa ostensiva. L’obbligo di esibizione si estende a tutti gli atti, anche interni, relativi al procedimento amministrativo individuato dal giudicato, non potendo l’ente sottrarvisi adducendo ragioni di esclusione dell’accesso già superate dalla sentenza da eseguire. Ove tali atti non esistano in fatto, il funzionario responsabile deve rilasciare una certificazione attestante l’inesistenza dei documenti ulteriori. Il perdurante inadempimento legittima la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese secondo soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva inoltrato al Comune un’istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, per ottenere copia degli atti relativi al procedimento di revisione e aggiornamento del piano regolatore generale comunale. Il Comune non aveva risposto e il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 618 del 29.07.2023 aveva annullato il silenzio e ordinato all’ente di provvedere.
Notificata la sentenza e decorso il termine, il Comune era rimasto inerte; la sentenza era divenuta definitiva il 01.10.2023. La ricorrente intimava quindi l’ottemperanza. Il responsabile del procedimento rispondeva che erano disponibili solo una delibera di giunta e una determina dirigenziale di conferimento dell’incarico e, con successiva nota, eccepiva l’esclusione dell’accesso per gli atti di pianificazione. Depositava poi documentazione, che la ricorrente riteneva incompleta. Di qui il ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., con richiesta di nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Accertata la definitività della pronuncia e la notifica all’ente, il thema decidendum si concentra sull’integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza da ottemperare.
Il punto centrale è il rapporto tra giudicato e resistenza dell’amministrazione. La nota con cui il responsabile del procedimento aveva invocato l’esclusione dell’accesso per gli atti di pianificazione si discosta da quanto disposto dalla sentenza, che ordina di esibire tutti gli atti in possesso dell’ente relativi al procedimento di revisione del piano. Tali eccezioni non sottraggono dunque l’amministrazione all’obbligo di ostensione: in sede di ottemperanza non si torna a discutere la spettanza del diritto, ma si verifica se il decisum sia stato eseguito.
Quanto alla completezza della documentazione, il Collegio valorizza gli atti di provenienza comunale successivi al conferimento dell’incarico di redazione del nuovo piano, che fanno riferimento a destinazioni di aree già definite in sede di aggiornamento: da essi è ragionevolmente desumibile l’esistenza di ulteriori atti, probabilmente a carattere interno, relativi al procedimento. Ove esistenti in fatto, tali atti sono senz’altro soggetti ad accesso e devono essere forniti alla ricorrente. Il funzionario responsabile dovrà quindi rilasciare tutti gli atti, anche interni, ovvero una certificazione ex d.P.R. n. 445/2000 attestante che documenti ulteriori non esistono.
Il ricorso è pertanto accolto, essendo provato che l’amministrazione non ha concluso il procedimento. Il Tribunale assegna trenta giorni per l’integrale esecuzione e prevede che, spirato inutilmente il termine, provveda entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, su sollecitazione della ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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