L’ordinanza di assegnazione del credito verso la PA si esegue con l’ottemperanza (TAR Puglia n. 379 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, ha portata decisoria e attitudine al giudicato una volta divenuta definitiva; è pertanto suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Nel giudizio di ottemperanza la legittimazione passiva spetta al soggetto indicato come debitore nell’ordinanza, non rilevando la diversa imputazione del rapporto sostanziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. opera per tutte le decisioni di condanna del giudice amministrativo, comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, avendo natura sanzionatoria e non risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore in una procedura di espropriazione presso terzi, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Trani il 13 aprile 2022, munita di formula esecutiva e notificata in forma esecutiva. L’ordinanza riconosceva in suo favore un credito nei confronti del Ministero della Salute, quale debitore delle somme periodicamente dovute a titolo di indennizzo ex legge n. 210 del 1992.
Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. La Sezione, con precedente ordinanza, ha sollevato d’ufficio due questioni preliminari — possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e difetto di legittimazione passiva del Ministero — assegnando termine per controdedurre. Le parti hanno ottemperato e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera entrambe le eccezioni. Sulla giurisdizione richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2012: l’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nei confronti di una pubblica amministrazione ha portata decisoria sull’esistenza e sull’ammontare del credito e sulla sua spettanza al creditore esecutante, acquista attitudine al giudicato una volta definitiva ed è eseguibile con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.
Sulla legittimazione passiva il Tribunale distingue nettamente il giudizio di ottemperanza dall’appello: l’ordinanza ha riconosciuto il debito del Ministero e l’ottemperanza non riguarda una sentenza che abbia disposto l’erogazione dell’indennizzo con apertura del ruolo di spesa fissa. Si chiede invece che il Ministero, già debitore del beneficiario dell’indennizzo periodico ex legge n. 210 del 1992, corrisponda direttamente al creditore assegnatario le somme periodicamente dovute, sino alla concorrenza del suo credito.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. L’ordinanza era stata notificata con formula esecutiva ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione adempisse. Il Collegio ordina quindi l’integrale esecuzione entro 60 giorni e nomina, per l’ulteriore inadempimento, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega e compenso di euro 800,00 a carico dell’amministrazione.
Accolta anche la domanda di penalità di mora. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 15/2014, l’istituto opera per tutte le decisioni di condanna ex art. 112 cod. proc. amm., incluse quelle a contenuto pecuniario. La penalità ha “una più marcata matrice sanzionatoria” e funzione di coazione indiretta: essendo una pena e non un risarcimento, non determina duplicazione di tutele. Nel richiamare la Sez. II n. 1051/2020, il Collegio esclude che ostino difficoltà contabili, poiché l’art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 consente il pagamento anche in assenza di disponibilità finanziarie. La penalità è determinata negli interessi legali per ogni giorno di ritardo e costituisce titolo esecutivo. Le spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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