Il DASPO è legittimo anche per minacce verbali agli agenti in servizio (TAR Calabria n. 1359 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può essere disposto dal questore anche in assenza di un accertato fatto specifico di violenza materiale. È sufficiente che la condotta, valutata su un quadro indiziario univoco, manifesti un atteggiamento ostile e minaccioso verso gli operatori di polizia, idoneo, anche solo potenzialmente, a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Trattandosi di misura di prevenzione, non è richiesta la prova del reato oltre ogni ragionevole dubbio, ma solo il fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti. La specificazione dei luoghi interdetti, inclusi gli spazi adiacenti nel raggio di 500 metri, soddisfa l’obbligo di indicazione specifica imposto dalla norma.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento del Questore della Provincia di Crotone che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha vietato per cinque anni l’accesso a tutti gli impianti sportivi calcistici nazionali ed europei, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi, compresi gli spazi entro un raggio di 500 metri dall’impianto.

L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto, evidenziando che il ricorrente era già destinatario di altro DASPO emesso dalla Questura di Cosenza. La questione arriva davanti al giudice amministrativo per la lamentata assenza dei presupposti sostanziali della misura e la pretesa genericità della prescrizione dei luoghi interdetti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 401/1989, che attribuisce al questore il potere interdittivo nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza o abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza, nonché di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 3389 del 2022), il TAR ribadisce che la misura di prevenzione è disposta non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, ove le condotte comportino o agevolino situazioni di allarme. Il presupposto applicativo è dunque il pericolo per i beni tutelati, sussistente quando l’interessato non neghi fondatamente il proprio coinvolgimento negli episodi.

Su questa base il Collegio esclude che sia necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento: è sufficiente un quadro indiziario univoco ed evidente, atteso che la misura presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato (Cass. pen., Sez. Un. n. 44273 del 2004). Il potere del questore si connota di elevata discrezionalità, in vista della tutela preventiva dell’ordine pubblico, ed è incensurabile se congruamente motivato su circostanze di fatto specifiche (Consiglio di Stato n. 9074 del 2010).

Nel caso concreto, il ricorrente, durante il deflusso della tifoseria, ha rivolto agli operatori in servizio espressioni minacciose e offensive. Il TAR ritiene che tale contegno, lungi dal risolversi in una generica sgradevolezza, integri un atteggiamento aggressivo rivolto specificamente alla polizia, potenzialmente idoneo a configurare un pericolo per l’ordine pubblico. Richiamando T.A.R. Puglia n. 1174 del 2023, il Collegio osserva che condotte integranti l’oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis cod. pen. legittimano la misura.

Il pregresso DASPO emesso dalla Questura di Cosenza, per l’accensione di un artificio pirotecnico, completa il quadro indiziario e suffraga la valutazione di pericolosità. Infine, quanto alla pretesa genericità della prescrizione dei luoghi, il TAR esclude il vizio richiamando T.A.R. Toscana n. 1463 del 2022 e rilevando che l’amministrazione ha indicato specificamente gli spazi adiacenti entro i 500 metri. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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