Concorsi universitari e sindacato sul giudizio della commissione (TAR Emilia-Romagna n. 219 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi per professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, dei macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum. Il giudizio finale della commissione è complessivo e non analitico: non può pretendersi una motivazione titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione. La censura che si risolve nella rivendicazione della superiorità qualitativa di un candidato integra una inammissibile autovalutazione, diretta a sostituire il giudizio tecnico dell’organo deputato. La valutazione comparativa non è sindacabile nel merito ove non siano violati i limiti della logicità e della ragionevolezza.

Il Fatto

Una professoressa associata impugnava il decreto rettorale con cui una università aveva approvato gli atti e l’ordine di preminenza di una procedura di selezione per un posto di professore di prima fascia. Alla selezione avevano partecipato due candidati e la commissione aveva collocato al primo posto il controinteressato.

La ricorrente lamentava plurime anomalie di giudizio, in particolare una pretesa “forzatura” dei criteri di valutazione e una considerazione distorta dei tre ambiti di comparazione: attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni. L’università e il controinteressato si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari sono sindacabili solo entro i limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà e degli errori macroscopici. Cita TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 413, TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 marzo 2023, n. 1392 e Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586. Ogni censura che si traduca nella rivendicazione della superiorità di un candidato è quindi inammissibile.

Nel caso concreto il Collegio non rinviene profili di manifesta irragionevolezza. La doglianza sulla pretesa forzatura dei criteri è generica, perché non indica quali criteri aggiuntivi sarebbero stati introdotti rispetto a quelli fissati nel verbale. Quanto all’attività didattica, la commissione aveva previsto di tener conto del numero e della continuità dei moduli, comprensivi dei corsi di insegnamento secondario: considerarne il rilievo non integra violazione dei criteri. Il mero numero di corsi non è significativo senza indicazione delle modalità di calcolo e dei differenti insegnamenti.

Sull’attività di ricerca, la censura relativa agli incarichi giapponesi del controinteressato è smentita dal curriculum, che documenta sei periodi da visiting professor e una borsa JSPS. La lamentata sottovalutazione del ruolo di associate editor e degli incarichi gestionali sconfina nel merito, non essendo configurabili irragionevolezza o errori di fatto.

Quanto alle pubblicazioni, il Tribunale ribadisce che il giudizio della commissione deve essere motivato ma non analitico e richiama TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 aprile 2020, n. 3977. La scelta delle 25 pubblicazioni era rimessa ai candidati; la continuità della produzione va apprezzata sull’intero elenco, verificato tramite la banca dati Scopus. Il ruolo di corresponding author ha pieno rilievo. Le censure sul pregio delle pubblicazioni e sul computo delle citazioni investono il merito e sono disattese. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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