Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2440 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi secondo l’art. 2697 cod. civ. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e nomina un commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia un dirigente della stessa amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Catania, sezione Lavoro, n. 3359 del 19 giugno 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori e spese processuali liquidate in € 1.132,45.
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 19.6.2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Secondo la ricorrente il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese di lite, senza rilasciare la carta né accreditare la somma dovuta, e il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza da eseguire proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è documentata la notificazione del titolo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nel merito il TAR rileva che il Ministero non ha contestato in modo specifico il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha provato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con esclusione delle spese processuali già corrisposte. Accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, tenuto ad agire entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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