Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2439 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione alla condanna, gravando su di essa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. La notifica del ricorso all’indirizzo PEC di un’Avvocatura distrettuale diversa da quella competente integra nullità, sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione, per il principio di conservazione degli atti processuali ex art. 156 cod. proc. civ.. In caso di perdurante inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per ottenere il beneficio economico della carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni di servizio svolti. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 323/2024, aveva condannato il Ministero all’erogazione della prestazione, previa emissione della carta e accredito delle somme per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione.

Non proposta impugnazione, la decisione era divenuta definitiva, con attestazione di passaggio in giudicato. Notificata la copia esecutiva al Ministero e rimasta inerte l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, l’assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto un profilo preliminare di rito. Il ricorso era stato notificato all’indirizzo PEC riferibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in violazione dell’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611/1933, richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, legge n. 103/1979. La costituzione in giudizio del Ministero, tuttavia, sana il vizio: opera il principio di conservazione degli atti processuali, essendo stato comunque conseguito lo scopo cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ..

Nel merito, il ricorso è fondato. La parte ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il Collegio verifica il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la documentata notificazione del titolo al Ministero, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Quanto all’inadempimento, il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha provato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio sull’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi ex art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla condanna. Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1220 del 2025 e da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1538 del 2025. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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