Commissario ad acta e spese a carico del Ministero per Carta docente (TAR Sicilia n. 2435 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, l’obbligo di provvedere è certo e va dichiarato. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente. A tale organo straordinario non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 per una di esse e dal 2020/2021 al 2023/2024 per l’altra.

Con la stessa pronuncia il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta, per un valore di € 2.500,00 e € 2.000,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza era stata notificata presso la sede dell’ente il 17 maggio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dal cancelliere esperto il 15 gennaio 2025. Dalla notifica era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il ricorso è stato quindi accolto.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente in materia di contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a un funzionario fornito della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

Il Collegio ha precisato l’ampiezza del mandato: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non valgono come causa di impedimento. Al termine l’organismo commissariale deve trasmettere al Tribunale una relazione sugli adempimenti.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che il commissario ne abbia diritto, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione. A sostegno richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e cita una serie di pronunce conformi di giudici amministrativi, tra cui TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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