Sopravvenuta nuova interdittiva antimafia e carenza di interesse al ricorso (TAR Sicilia n. 2458 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una nuova interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa ricorrente determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso proposto avverso i pregressi provvedimenti di decadenza e di esclusione dai contributi agricoli. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., venendo meno l’utilità concreta della decisione sul rapporto controverso. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente era destinataria di un’informativa antimafia interdittiva rilasciata dalla competente Prefettura nel mese di ottobre 2017. Sulla base di tale provvedimento, l’AGEA aveva adottato in data 13 novembre 2020 il provvedimento con cui disponeva la decadenza dalle domande di premio presentate per i diversi regimi di aiuto, con riferimento all’annualità 2017 e a ogni ulteriore domanda presentata nel periodo compreso tra giugno 2017 e giugno 2020, oltre all’esclusione dalla concessione dei contributi non ancora erogati.

La società aveva inizialmente diffidato l’Agenzia, nel giugno 2020, al pagamento dei premi maturati, lamentando il silenzio-inadempimento. Dopo l’emissione del provvedimento espresso, la ricorrente lo impugnava con motivi aggiunti. Essenziale, nell’economia del giudizio, è che nel corso del processo sia sopraggiunta una nuova interdittiva antimafia a carico della medesima impresa.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 1 luglio 2024 il difensore della società ha reso espressa dichiarazione a verbale: per effetto della sopravvenuta interdittiva antimafia, è venuto meno ogni interesse residuo in relazione agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ne ha tratto la conseguenza processuale. La caducazione dell’interesse a ricorrere integra una fattispecie di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente riconducibile all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo è lineare: la tutela richiesta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti era diretta a contestare la decadenza e l’esclusione dai contributi. La sopravvenienza di un nuovo provvedimento ostativo rende irrimediabilmente inutile una pronuncia sugli atti anteriori, perché l’interesse sostanziale della società non potrebbe comunque essere soddisfatto. Il Tribunale richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422.

Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato la sussistenza di giusti motivi di compensazione, tenuto conto della definizione del giudizio in rito e della particolarità della vicenda. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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