Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: nessuna statuizione sul giudizio di inidoneità (TAR Lazio n. 14404 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla definizione del merito, presentata dal ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Tale esito processuale prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure dedotte, le quali restano assorbite. La compensazione delle spese di lite, in tale evenienza, costituisce la regola, non essendo ravvisabile una soccombenza in senso tecnico. La pronuncia non introduce pertanto alcun principio in materia di idoneità psico-fisica ai concorsi militari, limitandosi a definire il rapporto processuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di Finanza aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, conseguente al giudizio di non idoneità espresso in sede di primo accertamento per un’eccessiva percentuale di massa grassa. La domanda era volta all’annullamento di tale atto e dell’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri, nonché, in via subordinata, delle clausole del bando che regolavano i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di revisione.
A seguito del deposito di una dichiarazione con cui il ricorrente comunicava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata l’esistenza della dichiarazione di carenza di interesse, ha ritenuto di dover dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso. L’analisi si è pertanto incentrata esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio, senza scendere all’esame delle questioni sostanziali relative alla legittimità del provvedimento di esclusione.
La scelta del ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del giudizio ha reso superfluo ogni approfondimento in merito alla corretta interpretazione delle norme del bando di concorso che disciplinano la procedura di revisione medica, oggetto di specifiche censure. Il Collegio non ha, quindi, affrontato il merito delle doglianze, che restano assorbite dalla declaratoria processuale.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in coerenza con la richiesta del ricorrente e con la natura della pronuncia, che non definisce il rapporto sostanziale tra le parti ma si limita a rilevare il venir meno dell’interesse alla decisione. Con tale statuizione, il Tribunale ha evitato di addossare i costi del giudizio a una delle parti, considerata l’assenza di una soccombenza.
La sentenza si chiude con l’ordine di esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.