Revoca della concessione di suolo pubblico per scadenza e fallimento: atto vincolato (TAR Sicilia n. 2459 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di suolo pubblico si estingue automaticamente per scadenza del termine di durata e per fallimento del concessionario, ove il regolamento comunale così disponga. Accertati tali eventi, il provvedimento che ne prende atto ha natura vincolata e non lascia all’amministrazione alcuno spazio di valutazione discrezionale. Le concessioni, comprese quelle di suolo pubblico, sono provvedimenti amministrativi e non possono essere costituite, prorogate o rinnovate mediante comportamenti concludenti. Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento non può fondare un esito diverso quando il potere esercitato è integralmente vincolato dalla legge o dal regolamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato, nel gennaio 2021, un impianto di distribuzione carburanti ormai inattivo, già autorizzato con provvedimento assessoriale del 1999 e insistente su un’area occupata in forza di un contratto di comodato con scadenza risalente al 2008. L’impianto era stato trasferito a un’impresa poi dichiarata fallita.

Dopo una comunicazione di subingresso nell’autorizzazione, il Comune ha revocato la concessione di occupazione del suolo pubblico e l’autorizzazione all’esercizio, rilevando la scadenza del titolo, la mancata disponibilità dell’area e lo stato di abbandono dell’impianto. L’Assessorato regionale ha negato il subingresso e avviato la revoca del decreto assessoriale. Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del principio di buona fede e di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria della difesa erariale, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno. Richiamando Cons. Stato sez. VI n. 3149 del 2020, il Tribunale chiarisce che il deposito telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo, con conseguente dilazione del termine per controdedurre.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il regolamento comunale O.S.A.P., all’art. 17, comma 2, lettere a) e d), prevede che la concessione si estingue automaticamente per scadenza del termine di durata e in caso di fallimento del concessionario. Nella specie ricorrono entrambe le ipotesi: il contratto di comodato era scaduto nel 2008 e il dante causa del ricorrente era stato dichiarato fallito.

Da qui la qualificazione decisiva: il provvedimento di revoca ha natura vincolata, poiché in forza della norma regolamentare non residua alcuno spazio di discrezionalità in capo all’amministrazione comunale. Il Tribunale respinge la tesi dell’affidamento, osservando che le concessioni di suolo pubblico sono provvedimenti amministrativi e non possono essere adottate né prorogate tramite presunti comportamenti concludenti.

La scadenza naturale del titolo e il fallimento del dante causa costituiscono, pertanto, eventi che comportano la decadenza o comunque fatti impeditivi in senso assoluto alla prosecuzione di qualsiasi rapporto concessorio su beni pubblici. Il Collegio non riconosce rilievo alle censure di eccesso di potere e di sproporzione, stante la natura vincolata dell’atto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro duemila in favore del Comune, e con compensazione nei confronti dell’Assessorato per la posizione marginale rivestita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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