Rinuncia non notificata e sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 2456 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non produce l’estinzione del processo. Anche in assenza delle formalità prescritte, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità non è una pronuncia di merito e non presuppone l’accertamento della fondatezza delle censure. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del collegio, che può tener conto del complessivo sviluppo della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria provinciale aveva approvato un avviso per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente veterinario, unitamente all’avviso di selezione e ad altri atti connessi. Il ricorso investiva i criteri di attribuzione dei punteggi e chiedeva il riconoscimento della validità ed efficacia triennale delle graduatorie formatesi in esito a una precedente selezione del 2018, nelle quali la ricorrente risultava collocata.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dall’essere stata successivamente assunta a tempo indeterminato, con il medesimo profilo, presso la stessa azienda resistente. La dichiarazione non è stata notificata alle altre parti. La causa è pervenuta alla decisione in esito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che la dichiarazione di rinuncia depositata il 23 aprile 2024 non risulta notificata. Non sono quindi rispettate le formalità previste dall’art. 84 cod. proc. amm., che al comma 3 impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e subordina l’estinzione del processo alla mancata opposizione dei controinteressati alla prosecuzione.

Il Tribunale richiama integralmente il disposto dell’art. 84 cod. proc. amm. e ne valorizza il comma 4. La norma consente al giudice di desumere, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Su questa base il collegio ritiene che la dichiarazione di rinuncia valga come prova della sopravvenuta carenza d’interesse. L’assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda sanitaria, con il profilo oggetto della selezione impugnata, rende evidente il venir meno dell’interesse a una pronuncia sulle censure rivolte agli atti di indizione e ai criteri di punteggio.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale non esamina il merito dei motivi e non ne vaglia la fondatezza: la pronuncia si colloca su un piano esclusivamente processuale. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione del complessivo sviluppo della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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