Responsabilità sanitaria: nesso causale escluso e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 249 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice sanitaria, la domanda del Procuratore regionale è respinta quando la consulenza tecnica disposta dal giudice non dimostri il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la patologia lamentata dal paziente. La lesione insorta a distanza di anni dall’intervento non è imputabile al medico ove le evidenze mediche non consentano di ricondurla alle manovre dallo stesso eseguite. La colpa grave non si presume e va esclusa ove l’operato risulti compatibile con la buona pratica clinica, anche in assenza di linee guida che impongano una specifica modalità di intervento. Il danno erariale risarcito dall’Azienda in via transattiva resta privo del presupposto causale e soggettivo.

Il Fatto

Il Procuratore regionale citava in giudizio un primario di ortopedia chiedendo la condanna al risarcimento in favore dell’Azienda sanitaria provinciale di euro 29.577,02, oltre accessori, per il danno indiretto derivante da una transazione. L’Azienda aveva liquidato tale somma a un paziente a seguito di una manovra di riduzione di una lussazione dell’omero destro eseguita presso un presidio ospedaliero.

Secondo l’accusa, il sanitario aveva proceduto alla riduzione senza anestesia, pur avendo preso visione del referto del nosocomio di provenienza, e aveva rinviato l’intervento al giorno successivo. Da ciò sarebbe derivata, anni dopo, una necrosi avascolare della testa omerale. La difesa eccepiva il difetto di istruttoria e contestava la sussistenza del nesso causale e della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 55 del c.g.c.. La mancata acquisizione delle lastre radiografiche non è presidiata da alcuna sanzione processuale: si tratta di un onere istruttorio del pubblico ministero, non di un obbligo sanzionato. La domanda attorea si fondava comunque sui verbali di pronto soccorso e sul diario clinico, atti pubblici fidefacenti.

Nel merito, la Corte riconosce il danno concreto e il rapporto di servizio, ma rileva il difetto del nesso di causalità. La questione tecnica è rimessa al Collegio medico legale, che esclude la cattiva pratica medica e ogni profilo di colpa grave. La manovra di riduzione rientra tra gli interventi di emergenza e non esistono linee guida che impongano la narcosi in casi analoghi. La frattura pluriframmentaria della testa omerale è lesione ad alto rischio di necrosi indipendentemente dalla manovra riduttiva.

Il Collegio valorizza il ritardo di circa quattro giorni tra il trauma e l’intervento definitivo. La letteratura riduce il rischio di necrosi per gli interventi eseguiti entro le 48 ore, ma tale ritardo non è imputabile al convenuto: né il nosocomio di primo soccorso né quello di Castelvetrano disponevano, la sera stessa, delle condizioni per operare. Il paziente scelse autonomamente il centro specialistico presso cui sottoporsi all’intervento.

I controlli post-operatori documentano una guarigione con testa vitale e buon recupero funzionale. I primi segni della necrosi emergono solo da un certificato redatto sei anni dopo l’infortunio, senza che la relativa documentazione sia stata fornita all’Azienda. La Corte non esclude che la patologia possa ricollegarsi a comportamenti incauti del paziente nel lungo periodo. La domanda è pertanto respinta e il sanitario assolto.

Quanto alle spese, il Collegio disattende la richiesta di condanna ex art. 31, comma 4, c.g.c.: la decisione non si fonda su ragioni manifeste, tanto che si è reso necessario disporre consulenza tecnica ai sensi dell’art. 96 c.g.c. Le spese di difesa sono liquidate in euro 5.314,00, oltre accessori, a carico dell’Azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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