Interdittiva antimafia annullata per omessa comunicazione di avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2483 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non costituisce adempimento di mero carattere formale, ma presenta spiccata valenza sostanziale, sicché la sua omissione determina l’illegittimità del provvedimento. Le deroghe all’obbligo di comunicazione sono circoscritte ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza, nonché a un quadro fattuale talmente chiaro da rendere la comunicazione solo foriera di un impedimento alla celere definizione del procedimento. Il Prefetto non può limitarsi a richiamare il pericolo di infiltrazione mafiosa o la necessità di escludere l’impresa dal mercato, elementi intrinseci all’adozione del provvedimento stesso. Parimenti inidoneo a qualificare l’urgenza è il riferimento al carattere solo eventuale dell’azione di recupero dei fondi pubblici erogati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Prefetto di Catania, il 16 giugno 2023, aveva dichiarato l’interdittiva antimafia nei confronti della propria ditta individuale, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione fondava la misura su due pilastri motivazionali: i precedenti penali del destinatario e il contesto familiare di riferimento, con particolare riguardo alle vicende giudiziarie del padre e del fratello e alla provenienza dei terreni su cui insisteva la sede dell’azienda.

Il ricorrente contestava tanto il merito dell’interdittiva quanto i profili procedimentali, lamentando l’omessa audizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la contraddittorietà rispetto a una precedente informazione antimafia liberatoria del 2020 e l’omessa valutazione della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. In sede cautelare il C.G.A.R.S. aveva riformato l’ordinanza di rigetto, ravvisando la carenza di motivazione sulle ragioni di celerità poste a fondamento della deroga al contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riconsiderando in parte le valutazioni sommarie svolte in sede cautelare, accoglieva il ricorso in relazione alla censura procedimentale, ritenuta assorbente di ogni altro profilo di doglianza. Il punto di partenza è la constatazione dell’essenzialità del contraddittorio procedimentale nella materia delle interdittive antimafia.

Il Tribunale richiamava la giurisprudenza del Cons. Stato n. 4588 del 2024 e n. 5099 del 2024, secondo cui la procedimentalizzazione dell’iter di adozione dell’interdittiva, scandita dagli artt. 92, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.lgs. n. 159/2011, introdotti dall’art. 48, comma 1, d.l. n. 152/2021, ha superato la prassi che riteneva la comunicazione di avvio del procedimento non necessaria. La deroga all’obbligo è ora circoscritta ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza.

Il Collegio precisava che il Prefetto non può limitarsi a richiamare il pericolo di infiltrazione mafiosa o la necessità di escludere l’impresa dal mercato. Occorre indicare i motivi che renderebbero impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, poiché diversamente la deroga sarebbe sempre giustificata e resterebbe vanificato l’intervento del legislatore del 2021, come affermato da Cons. Stato n. 1700 del 2024.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva motivato l’urgenza rappresentando la necessità di recupero di fondi pubblici eventualmente già erogati. Il Tribunale riteneva che il carattere eventuale della prospettata azione di recupero non fosse idoneo a qualificare l’urgenza e a costituire adeguata motivazione della deroga all’obbligo di partecipazione procedimentale.

L’accoglimento del motivo, incidendo sulle modalità stesse di formazione del provvedimento, comportava l’annullamento dell’interdittiva, fatta salva la possibilità per la Prefettura di rinnovare il procedimento garantendo la fase partecipativa. Le spese erano compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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