Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2504 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la condanna al pagamento entro un termine perentorio. Decorso quello dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, l’inerzia dell’amministrazione statale integra il presupposto dell’ottemperanza. Per l’ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, cui spetta l’allocazione in bilancio e il reperimento delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Al commissario dirigente non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annuali tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata eseguita. Da qui il ricorso in ottemperanza, notificato e depositato il 16 marzo 2026. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’ente il 28 ottobre 2025 e passata in giudicato, come attestato dal Direttore Amministrativo del Tribunale. È quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato. Il TAR riconosce l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Restano escluse le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio di ottemperanza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta formale della parte, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione.
Il TAR precisa i compiti del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: il commissario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento e riferire al Tribunale con dettagliata relazione.
Sul compenso, il Collegio esclude che il commissario dirigente vi abbia diritto, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il principio è confortato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato, richiamato ex plurimis. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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