Sei scatti stipendiali e TFS per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 2509 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — che limitava il beneficio alla cessazione per età, inabilità permanente o decesso — preclude ogni riviviscenza della formulazione originaria e consente l’attribuzione dei sei scatti anche in caso di collocamento a riposo a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini del calcolo della base pensionabile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
Due ex dipendenti della Guardia di finanza, collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, lamentano che l’I.N.P.S., in sede di determina del Trattamento di Fine Servizio, abbia operato un calcolo senza tenere conto dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Chiedono quindi l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’Ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’Istituto si costituisce e, con memoria successiva, rappresenta di aver adottato il provvedimento di liquidazione in favore di uno solo dei ricorrenti, con pagamento previsto in due rate annuali, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le due posizioni. Quanto al primo ricorrente, il prospetto di riliquidazione depositato dall’I.N.P.S. non è stato contestato negli importi e comprende i sei scatti: la pretesa risulta pertanto pienamente soddisfatta, a nulla rilevando che le somme non siano ancora corrisposte. La dilazione in due rate annuali risponde infatti a una prescrizione di legge, l’art. 12, comma 7, lett. b), del d.l. n. 78/2010, applicabile quando l’importo complessivo lordo supera 50.000 euro ma resta inferiore a 100.000. Il pagamento viene pertanto dichiarato conforme sotto il profilo temporale, con cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. e condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, avendo l’Ente accolto l’istanza solo in pendenza di giudizio.
Sulla seconda posizione il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 13 della legge n. 804/1973 aveva attribuito sei aumenti periodici ai generali e colonnelli della Guardia di finanza; l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 aveva esteso il meccanismo agli ufficiali; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 lo aveva riconosciuto ai sottufficiali, ma nel solo caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Tale ultima disposizione, formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, deve ritenersi superata: il Codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che l’aveva sostituita, e l’abrogazione di una norma novellatrice non determina la riviviscenza di quella originaria. Secondo l’orientamento richiamato, la vigenza di una regolamentazione espressa esclude, per incompatibilità, il ripristino della normativa precedente.
Trova quindi applicazione l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che il comma 3 dell’art. 1911 C.O.M. dichiara tuttora applicabile alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. L’ambito soggettivo della norma è ampio e ricomprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il richiamo al trattamento di fine rapporto non osta, poiché esso comprende la disciplina dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio esclude infine che il termine del 30 giugno abbia efficacia decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, e una lettura diversa introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è pertanto accolto, con riliquidazione e accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994 e l’art. 22, comma 36, della stessa legge, senza cumulo tra interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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