L’ammonimento per stalking condominiale non richiede la prova piena della condotta persecutoria (TAR Emilia-Romagna n. 670 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, ha natura spiccatamente preventiva e cautelare: ai fini della sua emissione non è richiesta la prova piena della responsabilità dell’ammonito per il delitto di atti persecutori, ma è sufficiente la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, secondo una logica dimostrativa di tipo probabilistico. Il Questore gode di ampia discrezionalità nella valutazione prognostica della potenziale pericolosità delle condotte, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o del travisamento dei fatti. Lo “stalking” non è necessariamente legato a rapporti affettivi: sussiste anche il c.d. “stalking condominiale”, consistente in atti ripetuti volti ad arrecare a uno o più condomini un disturbo intollerabile e prolungato. La reciprocità dei comportamenti molesti, inseriti in un contesto di conflittualità di vicinato, non esclude la configurabilità della fattispecie.

Il Fatto

Con due separati ricorsi, successivamente riuniti, due coniugi hanno impugnato il provvedimento di ammonimento orale adottato nei loro confronti dalla Questura di Modena ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, a seguito della richiesta di una vicina di casa che aveva lamentato comportamenti molesti e persecutori, tali da ingenerare un perdurante stato di ansia o paura e timore per la propria incolumità e per quella della figlia, con conseguente alterazione delle abitudini di vita. I ricorrenti avevano presentato memoria difensiva contestando la ricostruzione della vicina, ma l’Amministrazione aveva comunque disposto l’ammonimento orale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per identità di fatti e motivi. Nel merito, ha richiamato la natura preventiva e dissuasiva dell’ammonimento, il cui presupposto legittimante è costituito dai medesimi comportamenti che integrano il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ma che non richiede l’acquisizione della prova tipica del processo penale: è sufficiente il sospetto, fondato su elementi indiziari, che le condotte reiterate possano sfociare in forme di violenza.

La sentenza ha quindi delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale: trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale del Questore, espressa in forma di giudizio prognostico ex ante sulla pericolosità delle condotte, il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento, nonché di motivazione inadeguata.

Quanto ai motivi di ricorso, il Collegio ha escluso che l’istruttoria fosse carente: il Questore non è tenuto a sentire come testimoni tutti i condomini indicati, pena l’aggravamento di un procedimento che deve essere celere proprio perché adottato in circostanze di urgenza. Le dichiarazioni della figlia della vittima, assunte poco dopo la richiesta, confermano quanto riferito dalla madre e non inficiano la correttezza del procedimento. La mancata condivisione delle memorie difensive dei ricorrenti non equivale a omessa istruttoria.

Il TAR ha inoltre valorizzato l’elemento relativo al possesso di undici cartucce non denunciato da uno dei ricorrenti, rilevando che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non esclude la sussistenza del fatto stesso, che ben può essere valutato dal Questore. Ha infine respinto la tesi secondo cui l’ammonimento sarebbe strumento limitato alla violenza di genere: il c.d. “stalking condominiale” integra la fattispecie, e la circostanza che le condotte si inseriscano in un contesto di reciproca conflittualità di vicinato non ne priva l’offensività, come affermato anche dalla giurisprudenza penale di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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