Astreinte esclusa per crisi di finanza pubblica come fatto notorio (TAR Sicilia n. 2510 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando il giudice ravvisi concrete ragioni ostative all’adempimento, valutabili anche mediante il richiamo a fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.: la perdurante crisi della finanza pubblica e l’ingente ammontare del debito pubblico integrano tali circostanze e sono idonee non solo a mitigare l’importo dell’astreinte ma a escluderne la stessa applicazione. Il commissario ad acta, nominato tra i dirigenti della stessa amministrazione resistente, non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito innanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 4260 del 23 settembre 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro, previa revoca di un decreto ingiuntivo, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro oltre interessi come per legge. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, altresì, la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Ministero intimato si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’azione è stata notificata presso la sede dell’ente il 26 settembre 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario tecnico d’amministrazione presso il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro il 18 febbraio 2025. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha fin d’ora nominato commissario ad acta il direttore dell’Ufficio competente del Segretariato Generale del Ministero, con facoltà di delega a funzionario munito della necessaria professionalità, previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha precisato i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Sull’assenza di compenso il Tribunale ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendone ammissibile l’applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito amministrativo.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di fissazione della somma a titolo di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico sono state qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. e quindi come concrete ragioni ostative. Tali circostanze, secondo il Collegio, sono sufficienti non solo a mitigare l’importo dell’astreinte ma a escluderne la stessa applicazione. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con condanna del Ministero alle spese, liquidate equitativamente, e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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