Spese di lite a carico dell’Amministrazione in caso di cessazione della materia (TAR Toscana n. 1442 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare che ha già soddisfatto l’interesse del ricorrente, non preclude la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Il principio della soccombenza si atteggia, in tali casi, in senso sostanziale: l’esito favorevole per il ricorrente è conseguito proprio per effetto della tutela cautelare, e la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non può tornare in danno di chi ha agito in giudizio. Ne deriva che, accertata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice amministrativo pone le spese a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole secondo i parametri ordinari.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato affetto da una forma di cecità con residuo visivo, aveva partecipato alla prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, classe di concorso A011. Non ammesso alla prova orale, ha impugnato l’elenco degli ammessi e il verbale della prova scritta, deducendo di aver diritto a sostenere direttamente la prova orale in applicazione dell’art. 5, comma 3, del bando, ovvero alla predisposizione di ausili adeguati, come l’ingrandimento dei caratteri del questionario.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria. Il Tribunale, con ordinanza n. 715 del 15 dicembre 2022, ha accolto l’istanza cautelare disponendo la ripetizione della prova scritta previa fornitura di copie cartacee con caratteri ingranditi; il provvedimento è stato confermato in appello dal Cons. Stato con ordinanza n. 950 del 9 marzo 2023. Eseguita la prova secondo tali modalità, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il collegio prende atto della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, che ha assicurato al ricorrente proprio la prestazione richiesta in via principale: la ripetizione della prova scritta con modalità compatibili con la disabilità visiva.
La questione giuridica residua concerne la regolazione delle spese. Il Tribunale richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e ne ricava una lettura coerente con il principio secondo cui la necessità di ricorrere al processo per ottenere ragione non può essere posta a carico di chi ha dovuto agire in giudizio.
Il percorso argomentativo è lineare: poiché l’interesse del ricorrente è stato soddisfatto solo grazie all’intervento del giudice, e poiché l’Amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare anziché adempiere spontaneamente, l’esito processuale non può tradursi in un esonero dalle spese di lite. La soccombenza, sul piano sostanziale, resta dell’Amministrazione.
Il collegio liquida pertanto le spese in favore del ricorrente nella misura di € 3.000,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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