Indennità di abbattimento capi infetti e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2511 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa del titolare di un’azienda agricola alla corresponsione dell’indennità di abbattimento dei capi di bestiame infetti, prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, integra un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. L’amministrazione, nel concedere o negare il beneficio, non gode di alcuna discrezionalità, ma è tenuta al mero accertamento dei requisiti tecnici fissati dal D.M. 14.06.1968, senza valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco. La relativa controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio va riproposto nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato la nota con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale ha respinto la richiesta di liquidazione dell’indennità di abbattimento di capi di bestiame. Il diniego si fondava sull’accertata violazione delle norme in materia di profilassi ed eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti.

L’amministrazione intimata ha resistito, confutando le deduzioni avverse e concludendo per il rigetto del ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, dopo l’avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine a possibili profili di inammissibilità, la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, richiamando il proprio orientamento in analoghe fattispecie (T.a.r. Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 300; Sez. IV, 22 giugno 2022, n. 1650; Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 1099).

La ricostruzione prende le mosse dal D.M. 14.06.1968, che all’art. 1 subordina il beneficio alla macellazione degli animali infetti entro il termine notificato al proprietario o detentore. L’art. 4 elenca i casi in cui l’indennità non è corrisposta: morte o abbattimento d’urgenza, introduzione dell’animale nell’allevamento senza i requisiti previsti, macellazione oltre il termine fissato, mancato rispetto delle norme di profilassi della tubercolosi e della brucellosi. L’art. 5, infine, condiziona il pagamento alla macellazione, salvo premorienza, di tutti i soggetti dichiarati infetti e registrati nelle apposite schede di stalla.

Da tali disposizioni il Tribunale ha tratto la conclusione che l’amministrazione non gode di alcuna discrezionalità: essa deve limitarsi ad accertare l’esistenza dei requisiti previsti, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi in gioco. La pretesa fatta valere in giudizio dal soggetto che assume di essere creditore va quindi qualificata come diritto soggettivo all’applicazione di criteri tecnici legali.

Il riparto è ricondotto al principio espresso dal giudice della giurisdizione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1 giugno 2010, n. 13338). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura del ricorrente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

La pronuncia in rito ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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