Revoca del codice di allevamento e abbattimento dei capi non identificati (TAR Sicilia n. 2520 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La movimentazione di animali senza preventiva autorizzazione costituisce circostanza potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, in ragione del rischio di contagio connesso al passaggio degli animali da zone segnate da focolai di malattia e al periodo di incubazione dell’agente patogeno, che può sottrarre gli animali ai controlli sanitari eseguiti nell’immediatezza. La richiesta preventiva di autorizzazione risponde pertanto a precise esigenze di tutela preventiva. Accertate la sostituzione di animali, l’alterazione dell’identificazione o le movimentazioni non autorizzate, il servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l’ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo. In presenza di tali presupposti l’amministrazione sanitaria assume una determinazione a contenuto vincolato, essendo già espletate a monte, nell’ordinanza ministeriale, le valutazioni comparative degli interessi coinvolti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa di coltivazione e allevamento, agisce per l’annullamento del provvedimento con cui l’A.s.p. ha ordinato la revoca del codice di allevamento e l’avvio all’abbattimento di tutti gli animali presenti nell’allevamento o allo stesso riconducibili, oltre a quelli posti sotto sequestro, chiedendo la caducazione degli ulteriori atti impugnati.

Espone che, a seguito di verifica effettuata presso l’allevamento dai Carabinieri e dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario, l’Azienda Sanitaria ha disposto il sequestro di capi privi di identificazione, di dubbia provenienza e movimentati in ingresso senza autorizzazione. In esito a un’interlocuzione tesa a conseguire la sospensione del sequestro, l’Azienda ha disposto la revoca del codice di allevamento e l’avvio dell’abbattimento dei capi. La ricorrente lamenta violazione di legge e eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Con la prima censura la ricorrente deduce la violazione dei termini di sospensione del procedimento amministrativo di cui all’art. 103 D.L. n. 18/2020. Il Collegio disattende l’assunto: i termini di partecipazione al procedimento erano già decorsi prima dell’entrata in vigore del decreto, poiché il sequestro è stato disposto con verbale del 2.10.2019 e il 3.10.2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento con assegnazione del termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. Il provvedimento finale è stato adottato il 22.04.2020, ad oltre sei mesi dall’avvio.

Nelle more l’esponente non ha presentato rilievi difensivi idonei a comprovare la riconducibilità genetica degli animali non identificati al nucleo dell’allevamento; per tale ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento e, con successiva nota, ha sollecitato la presentazione di prove di genotracciabilità, assegnando un ulteriore termine, senza ottenere riscontro.

Con altra doglianza la deducente denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 21-quinquies L. n. 241/1990, assumendo l’impossibilità di osservare le prescrizioni per le precarie condizioni di salute del custode dei capi sequestrati, oltre al difetto di motivazione e alla violazione del principio di proporzionalità. La censura è infondata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la movimentazione di animali senza preventiva autorizzazione è circostanza potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori (C.G.A.R.S. n. 96/2021). L’ordinanza del Ministero della Salute 28.05.2015 prevede che, accertate la sostituzione di animali, l’alterazione dell’identificazione o le movimentazioni non autorizzate, il servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l’ordinanza di sequestro e abbattimento senza indennizzo: l’A.s.p. assume pertanto una determinazione a contenuto vincolato (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 975/2021).

Nel controllo ispettivo del 2.10.2019 è stata accertata la movimentazione non autorizzata di capi non identificati, rispetto ai quali l’esponente non ha fornito prova della riconducibilità genetica. Il precedente accertamento del 26.10.2018 non aveva riscontrato animali privi di identificativo; il tempo intercorso rafforza l’assunto di escludere che i capi adulti fossero nuove nascite. L’amministrazione ha quindi legittimamente considerato i capi con stato sanitario sconosciuto e provenienza ignota. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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