Ottemperanza al titolo e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2834 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a un titolo di condanna della pubblica amministrazione, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la mancanza di pagamenti anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca deduzioni sullo stato della procedura non può sottrarsi all’ordine di pagamento. In caso di inutile decorso del nuovo termine, la nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, quale misura di coercizione indiretta volta ad assicurare la satisfattività della tutela. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero resistente era stato condannato in favore della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione, che non aveva attivato alcun adempimento.

La ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza alla sentenza, chiedendo l’erogazione della carta docente per euro 2.500,00 e la contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si costituisce con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la questione nella verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo del giudice ordinario, rituale notificazione e inutile decorso del termine di dilazione. Rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato, risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né offerto indicazioni sull’andamento della procedura. Il Tribunale ne trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero e va assegnato allo stesso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferisce con relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa, rilevando che il medesimo titolo esecutivo era già stato oggetto di altro ricorso per ottemperanza, definito con precedente decisione: la domanda odierna costituisce duplicazione di quella esperita in precedenza. Resta il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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