Equo indennizzo e pensione privilegiata restano autonomi senza estensione del giudicato contabile (C.G.A.R.S. n. 374 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza dell’infermità da causa di servizio rileva su piani distinti a seconda che venga in considerazione l’equo indennizzo ovvero la pensione privilegiata. Il primo è inerente al rapporto di lavoro ed è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo; la seconda suppone la cessazione del rapporto e appartiene alla Corte dei conti. Ne deriva che l’accertamento contenuto in un giudicato contabile sulla dipendenza da causa di servizio non determina l’automatico accoglimento della domanda di equo indennizzo. Parimenti irrilevante è il sopravvenuto giudicato della Corte dei conti rispetto al giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Il giudizio medico-legale delle Commissioni mediche, espressione di discrezionalità tecnica, resta sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo il controllo esterno su irragionevolezza o incongruità ictu oculi.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva in primo grado il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio e la condanna del Ministero della difesa al pagamento. L’invalidità era conseguenza di un incidente stradale occorso nel 1961, durante una libera uscita nel periodo di servizio militare di leva. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza rilevando l’impossibilità di avviare il procedimento amministrativo per difetto del presupposto previsto dall’art. 1 della legge n. 308 del 1981, non essendo la menomazione ascrivibile a categoria tabellare.
Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, valorizzando le valutazioni delle Commissioni mediche che avevano giudicato l’infermità non ascrivibile. L’appellante lamentava l’omesso esame delle sentenze della Corte dei conti che avevano riconosciuto la causa di servizio e l’ascrivibilità alla categoria 8 tab. A, nonché della consulenza tecnica espletata nel giudizio contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale: stabilire se il giudicato contabile sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, formatosi ai fini della pensione privilegiata, esplichi efficacia vincolante nel giudizio sull’equo indennizzo. La risposta è negativa. I due istituti sono soggetti a discipline e giurisdizioni diverse, con la conseguenza che l’esito di un giudizio non incide sull’altro.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 6495 del 2023, secondo cui nel trattamento pensionistico privilegiato l’esame investe il nesso tra l’evento e l’infermità, mentre nell’equo indennizzo la verifica riguarda il rapporto tra l’infermità e la menomazione che ne è derivata. A ciò si aggiungono Cons. Stato, sez. II, n. 1901 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3670 del 2018. Viene richiamata anche l’irrilevanza del giudicato contabile rispetto al giudizio del Comitato di verifica, affermata da Cons. Stato, sez. II, n. 1695 del 2023.
Il Collegio estende il ragionamento alla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite n. 21605 del 2019 hanno chiarito che tra le due provvidenze non vi è correlazione diretta, immediata e automatica, e che è possibile l’esistenza di provvedimenti contrastanti. L’equo indennizzo trova titolo nel rapporto di pubblico impiego, la pensione privilegiata suppone la cessazione del rapporto.
Quanto alla consulenza tecnica espletata nel giudizio contabile, il Collegio ne rileva la palese infondatezza del richiamo, condividendo il richiamo del TAR alla giurisprudenza che esclude l’ammissione di CTU in materia, demandata agli organi tecnici dell’Amministrazione. Il giudizio medico-legale resta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo ab externo per irragionevolezza o carenza di esaustività, come precisato da TAR Calabria Catanzaro, sez. I, n. 165 del 2022. Il Collegio sottolinea inoltre l’incongruenza delle censure: se il giudicato contabile fosse stato sufficiente, non sarebbe stata necessaria la successiva visita del 2000 per la classificazione tabellare.
Le ulteriori censure, articolate con il titolo di violazione del principio di legalità, abuso d’ufficio ed eccesso di potere, sono dichiarate inammissibili per genericità. L’appello è respinto e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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