Sei scatti di anzianità e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 2518 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La spontanea riliquidazione del trattamento di fine servizio, disposta dall’amministrazione previdenziale solo dopo la proposizione del ricorso e in pendenza del giudizio, integra piena soddisfazione della pretesa sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’accoglimento sopravvenuto dell’istanza costituisce indizio della fondatezza della pretesa e consente di fondare sulla soccombenza virtuale la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali. La declaratoria presuppone che il bene della vita richiesto sia stato integralmente conseguito e che l’amministrazione non abbia contestato il dato della sopravvenienza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 30.06.2019, dopo aver superato il cinquantacinquesimo anno di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. In sede di determinazione del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. aveva escluso dalla base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi impugnato il prospetto di liquidazione emesso il 21.07.2021, chiedendo l’annullamento del provvedimento, l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’istituto si è costituito senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato, con memoria depositata il 4.07.2026, che l’I.N.P.S. aveva integralmente riliquidato il trattamento di fine servizio come richiesto, con soddisfacimento della pretesa sostanziale. Ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

Il Collegio ha verificato che l’ente resistente ha accolto la pretesa fatta valere in ricorso, con conseguimento del bene della vita aspirato. Su questa base ha rilevato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la declaratoria quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

Il passaggio centrale riguarda la regolazione delle spese. Il Tribunale ha ritenuto che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa. L’amministrazione ha provveduto solo in seguito alla proposizione del ricorso, quindi in pendenza del giudizio, e il dato non è stato contestato dall’I.N.P.S..

Da qui la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La liquidazione tiene conto della serialità del contenzioso e prevede la distrazione in favore del difensore dichiratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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