Inammissibile il ricorso che demanda al giudice l’individuazione delle censure (TAR Molise n. 251 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, anziché esporre le ragioni giustificative della censura, si limiti alla mera trasposizione di atti tecnici di parte, redatti ad altri fini, è inammissibile per violazione del canone di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., non potendosi rimettere al giudice l’individuazione e la composizione delle doglianze. Sono parimenti inammissibili, per tardività, i motivi aggiunti che, sfruttando l’occasione di un nuovo provvedimento, si risolvano in una riformulazione recuperatoria delle censure originarie generiche, dilatando il thema decidendum oltre il termine decadenziale dell’art. 29 cod. proc. amm.. Il Segretario comunale può reggere ad interim un servizio privo di dirigente anche di area tecnica, essendo la sostituzione disposta dall’art. 97, comma 4, del TUEL indipendente dal possesso di specifiche competenze settoriali.
Il Fatto
Le ricorrenti, nuda proprietaria e usufruttuaria di un compendio immobiliare in area vincolata sotto il profilo idrogeologico e paesaggistico, avevano già impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a una tettoia chiusa, a un ampliamento abitativo e a un manufatto in lamiera. Il Tribunale accoglieva solo in parte, annullando la sola parte dell’ordine riguardante la pavimentazione dell’area già adibita a orto.
Nelle more le ricorrenti presentavano domanda di permesso di costruire in sanatoria ex artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune dapprima riadottava l’ordine di demolizione, poi comunicava i motivi ostativi e infine rigettava l’istanza per difetto di doppia conformità. Seguiva una nuova ordinanza di demolizione, adottata dopo la definizione del procedimento di sanatoria. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le doglianze sostanziali del ricorso introduttivo e ne rileva l’inammissibilità per violazione dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm.. Le censure sono esposte mediante la meccanica trasposizione di lunghi stralci della domanda di sanatoria e della relazione con osservazioni, redatte dai tecnici di parte: così l’identificazione dei vizi è di fatto rimessa al giudice. Manca l’allegazione specifica del parametro violato e degli argomenti logico-giuridici idonei a contestualizzarlo.
Quanto ai motivi aggiunti, i mezzi sul contenuto sostanziale del diniego sono tardivi. Essi ripropongono le medesime questioni già introdotte in modo generico nel ricorso, con finalità evidentemente recuperatoria, sfruttando l’occasione della nuova ordinanza demolitoria per sanare ex post i profili di inammissibilità già segnalati dal Tribunale a verbale. La condotta contrasta con il divieto di dilatazione del thema decidendum oltre il termine dell’art. 29 cod. proc. amm.
Le doglianze procedimentali sono invece infondate. Il Comune ha individuato un unico R.U.P., estensore e firmatario della relazione istruttoria, mentre il potere decisionale è stato esercitato dal dirigente. Quanto alla sostituzione interinale del Segretario comunale, l’art. 97, comma 4, del TUEL gli attribuisce ogni altra funzione conferitagli, rendendo irrilevante la mancanza di formazione tecnica: una lettura contraria svuoterebbe la ratio di continuità dell’agire amministrativo. Parimenti tardiva è la censura fondata sull’art. 107 del TUEL, essendo la qualifica del funzionario agevolmente desumibile dall’Amministrazione trasparente.
La domanda di annullamento dell’ordinanza del 2022 è inammissibile per ne bis in idem e comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo il provvedimento già eliminato dal mondo giuridico. La domanda sul silenzio è inammissibile, essendosi il Comune compiutamente espresso con il diniego.
Da ultimo, l’impugnativa della nuova ordinanza demolitoria è infondata. Essa è stata adottata dopo la definizione del procedimento di sanatoria e riguarda le sole opere già ritenute sanzionabili: di fronte al rigetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordine costituisce atto dovuto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto in parte inammissibili e in parte infondati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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