Copia per immagine illeggibile della procura alle liti: il difensore deve depositare un originale leggibile con asseverazione valida (TAR Lombardia n. 2610 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ottemperanza, la verifica della sussistenza di una valida procura speciale alle liti costituisce presupposto indispensabile per la prosecuzione del giudizio. Ove la copia per immagine della procura, pur munita di asseverazione di conformità all’originale, rechi firme e nominativi illeggibili per la scarsa qualità della scansione, l’asseverazione non può ritenersi fidefaciente e il deposito non è idoneo a comprovare il potere di rappresentanza. Il giudice è tenuto, in tal caso, a disporre l’acquisizione di una copia per immagine leggibile dell’originale analogico in possesso del difensore, con nuova asseverazione di conformità, assegnando un termine perentorio decorso il quale il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm. nei confronti della parte il cui difensore non ottemperi.
Il Fatto
Con ricorso per ottemperanza proposto avverso la sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, le ricorrenti chiedevano al TAR Lombardia l’esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nel corso del giudizio, il difensore delle ricorrenti depositava una copia per immagine delle procure alle liti, corredata da asseverazione di conformità all’originale. Tuttavia, le pagine relative ad alcune delle ricorrenti presentavano firme e nominativi illeggibili per la cattiva qualità della scansione, impedendo al Collegio di verificare la corretta attribuzione del potere di rappresentanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’asseverazione di conformità resa dal difensore non poteva considerarsi fidefaciente con riferimento alle procure illeggibili, trattandosi verosimilmente di un errore materiale nell’apposizione della dichiarazione. La semplice attestazione di conformità, infatti, non è in grado di supplire all’impossibilità oggettiva di verificare la titolarità del potere di rappresentanza processuale.
La Corte ha precisato che la verifica della sussistenza di una valida procura speciale costituisce requisito essenziale per la regolare prosecuzione del giudizio, atteso che la sua insussistenza o la sua non dimostrabilità determina un vizio della costituzione in giudizio delle parti. Nella specie, l’illeggibilità dei dati non consentiva di verificare che le procure fossero state effettivamente rilasciate dalle titolari del diritto fatto valere in giudizio.
Pertanto, il Tribunale ha disposto un ordine di deposito di una copia per immagine leggibile dell’originale analogico, con nuova asseverazione utilmente spesa, assegnando il termine perentorio di quindici giorni e fissando l’udienza per la prosecuzione della trattazione, con l’avvertimento che, in difetto di ottemperanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm. nei confronti delle ricorrenti interessate.
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Nota della Redazione
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