Revoca della ricevitoria del lotto per interruzione non autorizzata dell’attività (TAR Lombardia n. 2342 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della gestione della ricevitoria del lotto, prevista dall’art. 34, comma 1, n. 1) della legge n. 1293/1957 per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di gestione personale o abbandono del servizio, è legittima quando il concessionario interrompe unilateralmente e in modo continuativo l’attività, senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato compartimentale richiesta dall’art. 78 del d.P.R. n. 1074/1958. L’obbligo di gestione personale e continuativa, desumibile dal combinato disposto degli artt. 27 e 34 della legge n. 1293/1957, degli artt. 63 e 78 del d.P.R. n. 1074/1958 e dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 303/1990, presidia la costante raccolta delle giocate ed è assistito dalla componente fiduciaria della concessione. La circostanza che l’inattività derivi da asserita inagibilità del locale non esclude la configurabilità dell’abbandono, se il titolare non abbia chiesto e ottenuto la sospensione. Il provvedimento che invita a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e che subordina ogni decisione alla definizione di un distinto procedimento ha natura endoprocedimentale ed è inammissibile se impugnato in via autonoma. La decadenza dalla rivendita di generi di monopolio conseguente alla revoca della ricevitoria costituisce atto dovuto e vincolato.
Il Fatto
Il titolare di una tabaccheria con ricevitoria del lotto, originariamente sita in Milano, ha chiesto all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli il trasferimento della rivendita a un locale posto a breve distanza dalla precedente ubicazione. L’Agenzia ha dapprima comunicato l’esito positivo dell’istruttoria, poi ha precisato che la nuova sede avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di duecento metri dalla rivendita più vicina, individuata dal Comune.
Con un primo provvedimento l’Agenzia ha esposto le risultanze istruttorie contrarie alla domanda, invitando a presentare osservazioni ex art. 10 bis, e ha avviato un separato procedimento di revoca. Con un secondo provvedimento ha disposto la revoca della ricevitoria per prolungata inattività nella raccolta del gioco e per l’esercizio, nei locali originari, di altra attività commerciale. Con un terzo provvedimento ha dichiarato la decadenza dalla gestione della rivendita. Il ricorrente ha impugnato i tre atti con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo gli atti riferibili a tale amministrazione, e respinge l’istanza istruttoria sulla misurazione delle distanze, ritenuta irrilevante rispetto alle ragioni della decisione.
Il ricorso introduttivo è inammissibile. L’atto impugnato contiene l’invito a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e non conclude il procedimento di trasferimento. Lo conferma la condotta del ricorrente, che ha presentato deduzioni in sede amministrativa, e la nota con cui l’Agenzia ha chiarito la sospensione dei termini in attesa della definizione del procedimento di revoca. L’atto ha dunque valore endoprocedimentale.
Quanto alla revoca, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6, comma 1, della legge n. 85/1990 richiama la disciplina della legge n. 1293/1957 e del d.P.R. n. 1074/1958; l’art. 34, comma 1, n. 1) consente la revoca per violazione dell’obbligo di gestione personale o abbandono del servizio; l’art. 78 del d.P.R. n. 1074/1958 vieta di sospendere il funzionamento della rivendita senza autorizzazione. Da tali disposizioni deriva l’esigenza di una gestione personale, continuativa e senza interruzioni.
I sopralluoghi del marzo e del maggio 2022 hanno accertato la chiusura della ricevitoria e l’esercizio, nel locale, di altra attività di gastronomia riconducibile a diverso soggetto economico. Il ricorrente non smentisce l’interruzione, ma la addebita all’inagibilità del locale: in tal modo riconosce di aver interrotto l’attività per sua unilaterale decisione, senza comunicazione né autorizzazione. È irrilevante che l’Agenzia si sia attivata nel 2022, poiché il fondamento della determinazione risiede nell’interruzione arbitraria dell’attività. Le censure sono quindi infondate.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato. Accertata la legittimità della revoca, la decadenza dalla rivendita disposta ai sensi degli artt. 6, 13 e 18 della legge n. 1293/1957 si pone come atto dovuto e conseguenziale, espressione di un potere vincolato, non essendo consentita alcuna ponderazione discrezionale degli interessi. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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