Demolizione limitata alla porzione che viola la distanza minima (TAR Molise n. 252 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che sanziona la violazione della distanza minima fra fabbricati impone l’arretramento della costruzione entro i limiti di legge e non l’abbattimento integrale del manufatto. La porzione realizzata nel rispetto della distanza resta sorretta dal titolo edilizio, dichiarato nullo solo per la parte illegittima, e non può essere travolta dall’esecuzione. L’Amministrazione che, in sede di esecuzione, estenda l’abbattimento all’intero immobile, senza motivata integrazione del provvedimento e senza la necessaria istruttoria, incorre in eccesso di potere e difetto di istruttoria. È pertanto illegittima la determinazione che approva il certificato di regolare esecuzione dei lavori così eseguiti. Resta ferma l’estraneità alla giurisdizione amministrativa della domanda di manleva proposta dall’ente nei confronti del proprio assicuratore.
Il Fatto
La ricorrente aveva realizzato, in forza di una D.I.A., una sopraelevazione sul terrazzo di un magazzino. Il Comune ne aveva ordinato la demolizione per violazione della distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata dell’edificio vicino, prevista dal D.M. n. 1444/1968. L’ordinanza dichiarava nullo il titolo edilizio “relativamente all’ampliamento eseguito a distanza inferiore ai mt 10” e ordinava il ripristino “per l’effetto”. Il TAR Molise respingeva l’impugnazione e il Consiglio di Stato confermava.
Divenuta esecutiva la demolizione, il Comune abbatteva però l’intera sopraelevazione, compresa la porzione rispettosa della distanza. Il direttore dei lavori attestava l’esecuzione “a regola d’arte” e il responsabile del servizio approvava le risultanze come certificato di regolare esecuzione. Contro tale determina la proprietaria ha proposto ricorso, dolendosi dell’elusione del giudicato e dell’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione della nota con cui il Comune aveva rappresentato l’impossibilità di una demolizione parziale. Quella nota, osserva il Tribunale, aveva natura meramente informativa e ricognitiva, priva di effetti autoritativi autonomamente lesivi.
Nel merito il primo motivo è infondato: il giudicato invocato dalla ricorrente si era formato su una pronuncia a lei sfavorevole, che aveva confermato la legittimità dell’ordinanza. Gli effetti limitativi dell’abbattimento discendono quindi non dalla sentenza, ma dal contenuto stesso dell’ordinanza di demolizione.
È invece fondato il secondo motivo. L’ordinanza aveva dichiarato nullo il titolo solo per la porzione costruita a distanza inferiore ai dieci metri e aveva ordinato la demolizione “per l’effetto”. La porzione rispettosa della distanza restava dunque sorretta dalla D.I.A.. Il Collegio richiama la Cass. civ. sez. II n. 30761 del 28.11.2018, secondo cui la costruzione in violazione delle distanze non comporta necessariamente la demolizione integrale, ma solo la riduzione entro i limiti di legge.
Le note comunali confermano la lettura restrittiva: il R.U.P. aveva chiesto chiarimenti sulla portata dell’ordine e l’ente aveva valutato la convenienza economica di una demolizione parziale. Il Comune era stato posto al corrente del problema dei limiti quantitativi dell’abbattimento, ma non aveva istruito le necessarie misurazioni né integrato con motivazione il provvedimento. Da qui l’illegittimità dell’esecuzione integrale e della determina che l’ha approvata, annullata nei limiti di interesse della ricorrente, salva la remunerazione della ditta esecutrice.
Sul secondo ricorso, riassunto dopo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla rivalsa delle spese di demolizione e sulla restituzione degli oneri, ai sensi dell’art. 133, lett. f), cod. proc. amm.. Dichiara invece il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva verso l’assicuratore, rapporto di natura privatistica. Respinge le pretese risarcitorie da infiltrazioni e da mancato godimento e quella di ripristino in forma specifica, disponendo C.T.U. per la stima del danno da perdita della porzione legittima, degli oneri e delle spese.
Nota della Redazione
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