Incentivi TEE: prova dell’addizionalità e silenzio assenso sulla PPPM (Cons. Stato n. 2524 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi, il proponente la proposta di progetto e di programma di misura deve fornire prove incontrovertibili che alla data di presentazione il progetto non abbia già iniziato a generare risparmi energetici. La locuzione in corso di realizzazione di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 va intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, si trovi a uno stadio tale da non poter ancora produrre risparmi: ove questi siano già generati, l’incentivo perde la sua funzione. Al GSE spettano spazi di discrezionalità tecnica sulle valutazioni di addizionalità, sindacabili solo per violazione delle regole procedurali o per manifesta illogicità. Il silenzio assenso ex art. 6, comma 3, del D.M. 28 dicembre 2012 non si forma se l’istanza è incompleta dei presupposti di accoglibilità, né quando la tardività del diniego sia imputabile alla condotta del richiedente che abbia chiesto proroghe. Infine, la novella dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020 non si applica ai provvedimenti di rigetto, ma solo a quelli di decadenza.
Il Fatto
La società ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva rigettato la PPPM presentata il 23 dicembre 2016 per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica. Il diniego presupponeva che l’intervento non fosse ancora da realizzarsi alla data di presentazione.
Il TAR Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 19926/2024 ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, lamentando l’erronea lettura delle Linee Guida, i calcoli illuminotecnici, le garanzie partecipative, la formazione del silenzio assenso e l’applicazione della novella del 2020.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il proprio precedente n. 2509 del 25 marzo 2026, reso su fattispecie analoga, e ne fa proprie le argomentazioni. Sul primo motivo osserva che l’art. 1.1 dell’Allegato A alle Linee Guida definisce la data di prima attivazione come la prima data in cui almeno uno dei clienti inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche non misurabili. Richiama poi Cons. Stato, Sez. IV, n. 2808 del 2020 e Sez. IV, n. 8161 del 2019: la ratio dell’incentivo è premiare interventi che, senza sostegno, non sarebbero stati realizzati.
Nel caso concreto la società non ha prodotto documentazione idonea a escludere che l’intervento avesse già generato risparmi prima del 23 dicembre 2016. Nelle osservazioni al preavviso di diniego la stessa ha affermato che i lavori erano ancora in corso, eludendo la richiesta del GSE. Manca ogni prova sulle concrete modalità di svolgimento dei lavori: avvio, calendario, stati di avanzamento, consumi. Il diniego è quindi espressione di un potere vincolato e non lede il principio di proporzionalità.
Sui calcoli illuminotecnici e sull’addizionalità, la Corte ribadisce che le valutazioni del Gestore godono di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità; i criteri di calcolo adottati non depurano il risparmio lordo da quello non addizionale. Inoltre, essendo il provvedimento fondato su ragioni autonome, il rigetto di una sola censura rende superfluo l’esame delle altre.
Quanto alle garanzie partecipative, è sufficiente una motivazione sintetica: non è richiesta l’analitica confutazione delle osservazioni. Si esclude il silenzio assenso perché l’istanza era incompleta e perché le numerose proroghe richieste dalla società hanno determinato la tardività del provvedimento finale.
Infine, la novella dell’art. 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020 non si applica: nella specie viene in rilievo il rigetto, non una decadenza, e manca comunque un’istanza di riesame. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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