Ottemperanza per spese di lite con soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4244 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile quando ricorrono tutti i presupposti: esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificazione in forma esecutiva all’amministrazione debitrice e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 senza adempimento. Il pagamento integrale delle somme dovute intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La declaratoria di cessazione non esime il giudice dal pronunciare sulle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale: il giudice deve valutare in via prognostica se il ricorso sarebbe stato accolto in assenza della sopravvenienza satisfattiva e porre le spese a carico dell’amministrazione che ha ottemperato solo dopo la notifica del ricorso, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, da motivare specificamente.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario della parte risultata vittoriosa nel giudizio ordinario, aveva agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle spese di lite, liquidate in suo favore e dell’altro difensore, dichiaratisi antistatari. Il passaggio in giudicato della sentenza era stato certificato dal funzionario giudiziario e l’atto era stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva, senza che questa provvedesse al pagamento nel termine di legge. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, l’azienda sanitaria aveva corrisposto l’importo dovuto, mandati di pagamento emessi circa sei mesi dopo l’instaurazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e accertando la regolarità della notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Quanto al merito, il Tribunale ha preso atto dell’intervenuto pagamento integrale delle somme, documentato dalla determina dirigenziale e dai mandati di pagamento, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La declaratoria, anche nel giudizio di ottemperanza, presuppone che la sopravvenienza satisfattiva realizzi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, come nel caso in esame, richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 823 e la giurisprudenza dello stesso TAR Campania.
Sulla regolazione delle spese, il Collegio ha fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale, recepito dall’art. 26 c.p.a. mediante rinvio agli artt. 91 e 92 c.p.c. In base a tale principio, richiamato anche da Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767 e Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2025, n. 5853, il giudice deve valutare in via prognostica la fondatezza dell’originaria pretesa. Nel caso di specie, il ricorso appariva fondato sin dalla proposizione, essendo l’amministrazione rimasta inadempiente sino alla notifica del ricorso e avendo ottemperato solo successivamente.
Quanto alla compensazione invocata dalla resistente, il Tribunale l’ha esclusa per la genericità della richiesta, non supportata da circostanze oggettivamente scusanti l’inadempimento, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III che qualifica tali richieste come formule di stile elusive dell’obbligo di motivazione della “eccezionalità” e “gravità” dei motivi derogatori. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari nella misura del 50% ciascuno, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 26 c.p.a.
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Nota della Redazione
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