Certificati bianchi, onere di provare data di avvio e prima attivazione (Cons. Stato n. 2525 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, il principio di autoresponsabilità impone al soggetto proponente di fornire al GSE tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione agli incentivi, sopportando le conseguenze del mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa. La data di prima attivazione non può essere desunta dalla data di ultimazione dei lavori, ma deve risultare esplicitamente da un documento ufficiale che attesti l’avvio delle prime attività esecutive. Parimenti, la data di avvio del progetto coincide con il momento in cui il risparmio cumulato raggiunge la soglia minima e non può essere ricavata mediante un calcolo presuntivo dei tep/giorno, occorrendo un cronoprogramma a consuntivo basato su documentazione ufficiale. L’onere motivazionale del provvedimento di rigetto è soddisfatto dalla valutazione complessiva delle osservazioni rese ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non richiedendosi la confutazione analitica delle singole argomentazioni.

Il Fatto

La società appellante presentava al GSE, nel marzo 2017, una richiesta di verifica e certificazione per interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica, articolata su più schede tecniche. Il Gestore richiedeva integrazioni documentali e, all’esito del contraddittorio procedimentale, adottava nel novembre 2017 il rigetto della RVC, rilevando l’impossibilità di verificare la data di prima attivazione e di avvio del progetto.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, lamentando tra l’altro l’erronea ricostruzione del quadro documentale, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittimità sopravvenuta per effetto della novella di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla prova delle date rilevanti. Richiamando TAR Lazio, Sez. V Ter, n. 14658 del 2024, esclude che la data di ultimazione dei lavori coincida con quella di prima attivazione o di avvio del progetto. La prima deve essere attestata da un documento ufficiale, tipicamente il Verbale di Consegna dei Lavori, che dia conto dell’inizio delle attività esecutive.

I documenti prodotti non assolvono all’onere: riguardano solo parte delle vie rendicontate, non consentono di collegare le cabine alle porzioni di intervento e, salvo un certificato di ultimazione, si limitano a indicare il termine previsto per il completamento. Le comunicazioni del fornitore non rivestono la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Quanto alla data di avvio, la società sosteneva di aver reso calcolabile la soglia minima dei 20 tep mediante la ripartizione giornaliera dei risparmi. La Corte ritiene l’argomento non condivisibile: i dati di risparmio invocati non risultano dichiarati in alcun documento prodotto, né in sede procedimentale né in giudizio. Il principio di autoresponsabilità — già affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 9502 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 1162 del 2026 — impone all’interessato di fornire tutti gli elementi dimostrativi, senza che il Gestore debba procedere a controlli caso per caso. L’incertezza non è quindi addebitabile all’amministrazione, non essendo possibile integrare o correggere l’istanza in sede giurisdizionale.

Il secondo motivo è respinto perché il provvedimento dà atto dell’esame delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente resa. In ogni caso, la natura vincolata dell’atto richiama l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, con irrilevanza del dedotto difetto procedimentale.

Il terzo motivo è infine infondato: la disciplina dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non opera ratione temporis rispetto al provvedimento del 2017 e richiede comunque la preventiva istanza dell’interessato. La modifica dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 non ha mutato la natura del potere di decadenza, che resta distinto dall’autotutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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