Sei scatti stipendiali e T.F.S. del personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2527 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, senza distinzione rispetto a quello ad ordinamento civile. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non determina la riviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che escludeva il collocamento a riposo a domanda. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento in quiescenza.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti dell’Arma dei carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. In sede di determinazione del trattamento di fine servizio l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di rideterminazione all’Ente previdenziale, rimasta senza riscontro, e hanno proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’INPS alla reintegrazione della base di calcolo. L’Istituto si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, richiamando, tra le altre, le decisioni del Cons. Stato, sez. II, n. 10523 del 2023, n. 2982 del 2023 e n. 2826 del 2023, nonché del C.G.A.R.S. n. 209 del 2023 e n. 864 del 2022.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione storica dell’istituto. L’art. 13 della l. n. 804/1973 aveva attribuito sei aumenti periodici ai generali e ai colonnelli dell’Arma in posizione di “a disposizione”; l’art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986 aveva esteso il meccanismo a tutti gli ufficiali; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990, aveva esteso il beneficio ai sottufficiali, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti dell’abrogazione. Il C.O.M. ha abrogato l’art. 11 della l. n. 231/1990, che a sua volta aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Il Collegio esclude la riviviscenza della formulazione originaria e ritiene invece che l’abrogazione abbia travolto anche la disposizione novellata, con la conseguenza che il limite del collocamento a domanda non è più operante. Il criterio cronologico impone di preferire la norma più recente, come affermato dalla Cass. civ. n. 855 del 1951 e n. 3284 del 1979 e dal Cons. Stato, sez. V, n. 7899 del 2004.

Una volta ritenuto abrogato il limite, si comprende la ragione dell’art. 1911, comma 3, C.O.M., che mantiene fermo il richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia. Il Collegio sottolinea che l’ambito soggettivo della disposizione comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, mentre l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale ne esclude la natura decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, secondo quanto disposto dall’art. 6-bis, comma 3. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e con liquidazione delle spese in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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