Inoppugnabile l’ordine di demolizione: il ricorso contro l’acquisizione è parziale inammissibilità (TAR Sicilia n. 2534 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, l’impugnazione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione consolida gli effetti dell’atto presupposto per effetto della sua inoppugnabilità. Ne consegue che i vizi dell’ordine di demolizione non possono essere denunciati in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiama, salvo che si facciano valere vizi propri dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione. La verifica di proporzionalità della misura acquisitiva presuppone che l’istanza di rimozione spontanea sia anteriore all’adozione del provvedimento sanzionatorio: ove sia posteriore, non residua spazio per una diversa valutazione del tipo di sanzione, essendo la misura predeterminata dalla legge.

Il Fatto

I ricorrenti, uno dei quali nella qualità di legale rappresentante della società titolare dell’attività di ristorazione, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza di rimozione risalente al 2008 e ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001. Oggetto dell’abuso è un terrazzo a servizio dell’attività, sul quale risulta installata una tenda retrattile di copertura.

I ricorrenti hanno dedotto la mancata preventiva declaratoria di inottemperanza, l’irrilevanza dell’opera sul piano urbanistico in quanto struttura amovibile assimilabile a pergotenda, e l’illegittimità per sproporzione dell’acquisizione, avendo essi chiesto di provvedere a proprie spese allo smontaggio. Il Comune si è costituito, evidenziando la completezza dell’istruttoria e l’inoppugnabilità dell’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato d’ufficio una causa di inammissibilità parziale, dando avviso ai difensori ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul consolidarsi degli effetti dell’atto presupposto non impugnato, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure del secondo motivo, perché rivolte a contestare la qualificazione sostanziale dell’opera già oggetto dell’ordinanza di rimozione del 2008, mai impugnata.

Nel respingere il primo motivo, il TAR ha precisato che l’accertamento di inottemperanza richiede un atto formale ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. Nel caso concreto la fase dichiarativa e quella acquisitiva sono state contestuali e la normativa non sanziona tale modalità, che anzi risponde al canone del buon andamento. Il provvedimento è stato comunque qualificato come atto implicito di accertamento dell’inottemperanza, emergendo un collegamento biunivoco tra quanto adottato e la determinazione che se ne trae.

Quanto ai titoli edilizi successivi, il Collegio ha escluso che possano assumere rilievo in assenza di un accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, richiamando il parere di inammissibilità urbanistica che ha ricostruito lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Sul versante della proporzionalità, il Tribunale ha osservato che l’istanza di rimozione spontanea era posteriore all’adozione del provvedimento impugnato. Solo se fosse stata anteriore il Comune avrebbe dovuto valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alternativa all’acquisizione. Il silenzio sull’istanza, inoltre, avrebbe dovuto essere contestato con ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., non con l’azione demolitoria.

Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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