Scatti contributivi utili all’indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 2528 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e all’ordinamento militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione originaria, ma ha comportato l’abrogazione anche della norma sostituita, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è termine di decadenza, ma onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e oggi in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’Istituto si è costituito con memoria di stile, senza contestare nel merito. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 9 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal consolidato orientamento formatosi in materia, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. che hanno riconosciuto l’estensione del beneficio. Il percorso argomentativo ricostruisce la genesi normativa dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973, che attribuiva i sei aumenti periodici ai generali e ai colonnelli della Guardia di finanza, fino all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento del comparto difesa e sicurezza.

Il nodo centrale è l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte dell’art. 2268, comma 1, c.o.m.. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una norma novellatrice faccia rivivere quella originaria: il c.o.m., abrogando la disposizione sostitutiva, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La norma non è più in vigore.

Da ciò deriva la ragione dell’art. 1911, comma 3, c.o.m., che lascia fermo l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende, per effetto dell’art. 16 della legge n. 121/1981, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui l’art. 6-bis dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

Il Tribunale esclude che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime dell’indennità di buonuscita: la disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come conferma il riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ne nega la natura decadenziale. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità del collocamento a domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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