Ricusazione della lista per moduli disgiunti e prova della volontà dei sottoscrittori (TAR Abruzzo n. 252 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato collegamento materiale dei moduli recanti le sottoscrizioni autenticate all’atto principale contenente il contrassegno della lista e i dati identificativi dei candidati costituisce irregolarità formale priva di effetti invalidanti, ove dagli atti del procedimento preparatorio elettorale o dalla documentazione prodotta in giudizio emerga in modo inequivoco la volontà degli elettori di sostenere quella determinata lista e le candidature ad essa collegate. Il principio di strumentalità delle forme, corollario del favor partecipationis, impone alla commissione elettorale di verificare se la carenza dei dati richiesti dall’art. 28 d.P.R. n. 570/1960 abbia effettivamente inciso sulla consapevolezza dei sottoscrittori, attivando gli approfondimenti istruttori consentiti dall’art. 33 del medesimo d.P.R. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai sottoscrittori costituiscono prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice amministrativo, e non espressione postuma di una volontà inespressa. La ricusazione della lista è pertanto illegittima quando le circostanze modali e temporali della presentazione, globalmente considerate nel contesto territoriale, superano la presunzione di inconsapevolezza dei firmatari.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e di delegati presentatori, impugnavano il verbale con cui la Sottocommissione elettorale circondariale aveva disposto la ricusazione della lista collegata alla candidatura a Sindaco, in vista delle elezioni amministrative del Comune di Capistrello.
La Sottocommissione aveva rilevato che le sottoscrizioni dei presentatori erano state apposte su fogli mobili privi dei dati previsti dall’art. 28 d.P.R. n. 570/1960 e separati dall’atto principale recante il contrassegno e l’elenco dei candidati, ritenendo di non poter desumere la chiara volontà dei sottoscrittori di sostenere quella lista. I ricorrenti deducevano l’erronea applicazione degli artt. 28 e 33 del d.P.R. n. 570/1960, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del favor partecipationis e lo sviamento di potere, depositando le dichiarazioni del Segretario comunale, dell’Ufficiale di anagrafe, del pubblico ufficiale autenticante e dei sottoscrittori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che i moduli recanti le firme, composti da quattro fogli per sessanta sottoscrizioni autenticate, erano spillati ovvero materialmente separati rispetto all’Allegato 1, contenente il contrassegno della lista e i dati identificativi del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri.
Richiamato l’orientamento secondo cui la mera spillatura non consente di verificare la consapevolezza degli elettori (Consiglio di Stato, sezione II, 25 maggio 2022, n. 4203; sezione III, 23 maggio 2016, n. 2170; sezione V, 28 novembre 2008, n. 5911), il Tribunale ne rileva la recente reinterpretazione ad opera del principio di strumentalità delle forme. Le violazioni procedimentali che non abbiano alterato l’effettiva volontà degli elettori si qualificano come irregolarità formali, sicché il difetto di collegamento fisico non comporta ricusazione della lista quando dagli atti emerga chiaramente la volontà dei firmatari (Consiglio di Stato, sezione II, 28 aprile 2023, n. 4328; 26 aprile 2023, n. 4222 e n. 4211).
Nel caso concreto il Collegio individua circostanze peculiari, debitamente provate, dalle quali desume con grado di verisimiglianza prossimo alla certezza la piena consapevolezza dei sottoscrittori. Assume rilievo la presentazione di due sole liste, essendo l’altra presentata il giorno antecedente e già ammessa: ciò esclude a priori che i moduli potessero essere riferiti a diversa lista. Rilevano inoltre l’ostensione del frontespizio recante il contrassegno da parte del pubblico ufficiale al momento dell’autenticazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da tutti i sessanta sottoscrittori.
Il Tribunale esclude che tali dichiarazioni costituiscano espressione postuma di una volontà inespressa: esse provengono da terzi e vanno qualificate come prove atipiche, liberamente apprezzabili per corroborare il convincimento del giudice. Di fronte a tali elementi la Sottocommissione avrebbe dovuto attivare gli approfondimenti istruttori consentiti dall’art. 33 d.P.R. n. 570/1960, per verificare l’incidenza della carenza dei dati richiesti dall’art. 28 sulla consapevolezza dei firmatari.
Le circostanze modali e temporali della presentazione, globalmente considerate nel contesto territoriale di riferimento, superano dunque la presunzione di inconsapevolezza dei sottoscrittori. Il ricorso è accolto e il verbale impugnato è annullato, con compensazione delle spese tra ricorrenti e Prefettura e irripetibilità nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Nota della Redazione
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