Il Comune non oppone al convenuto le inadempienze del dipendente distaccato (TAR Abruzzo n. 247 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione associata del servizio finanziario mediante distacco parziale di un dipendente, il Comune che ospita il funzionario risponde della gestione del rapporto di servizio e non può opporre all’ente di provenienza le inadempienze del dipendente stesso. Ove la convenzione ponga a carico del Comune utilizzatore solo il rimborso pro quota della retribuzione, le contestazioni sull’esecuzione della prestazione restano circoscritte al rapporto di servizio e non si trasferiscono all’ente datore di lavoro. L’imputazione a quest’ultimo richiederebbe un titolo contrattuale espresso, non rinvenibile nella clausola sul distacco, né la responsabilità in eligendo può presumersi. Non è pertanto invocabile l’art. 2049 cod. civ., che presuppone l’esercizio del potere di direzione e controllo in capo al soggetto chiamato a rispondere.

Il Fatto

Due Comuni stipulano una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio economico finanziario. L’accordo prevede il collocamento presso il Comune utilizzatore del dipendente dell’altro ente, per una quota dell’orario settimanale, con pagamento dell’intera retribuzione da parte del Comune di provenienza e rimborso pro quota a carico del Comune ospitante.

Il Comune utilizzatore impugna l’ordinanza ingiunzione con cui l’altro ente gli richiede il rimborso delle quote retributive per gli anni 2015, 2016 e 2017. Deduco violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’importo e assume l’inadempienza del funzionario, chiedendo in via accessoria il risarcimento del danno. Il Comune resistente chiede di chiamare in garanzia il funzionario responsabile del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’integrazione del contraddittorio. La domanda introduttiva ha ad oggetto il solo annullamento dell’ingiunzione e il suo contraddittore unico è il Comune che l’ha emessa. La chiamata in garanzia avrebbe richiesto una domanda autonoma, con indicazione del titolo in forza del quale il resistente ritiene di dover essere garantito.

Nel merito il ricorso è infondato. La convenzione pone a carico del Comune utilizzatore il rimborso della quota di retribuzione corrispondente alla prestazione oraria resa in suo favore. Il ricorrente non contesta l’inadempimento della convenzione, ma l’inadempienza del dipendente nell’esecuzione della prestazione, della quale pretende di imputare le conseguenze all’ente di provenienza.

Il Tribunale esclude che un tale titolo sia rinvenibile nell’accordo, neppure sotto il profilo della responsabilità in eligendo, che avrebbe dovuto essere espressamente pattuita. Non soccorre l’art. 2049 cod. civ., che configura una responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro solo in presenza del potere di direzione e controllo sul dipendente.

La convenzione prevede invece che il funzionario presti la propria opera presso il Comune utilizzatore, nella cui struttura è collocato a tutti gli effetti. Fermo il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza, si instaura così un rapporto di servizio incardinato nella struttura organizzativa del Comune ospitante e soggetto alla sua direzione, al controllo e al potere disciplinare. Le inadempienze addebitate restano pertanto circoscritte a tale rapporto e non sono opponibili all’ente datore di lavoro.

Anche le censure sul quantum sono respinte. I prospetti analitici prodotti, con la ripartizione per quote corrispondenti all’orario prestato presso ciascun ente, non sono stati contestati. Non risulta provato il dedotto rapporto di dare e avere idoneo a escludere la liquidità ed esigibilità del credito, posto che la convenzione prevede solo un credito del Comune di provenienza per quanto anticipato a titolo retributivo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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