Divieti urbanistici generalizzati alle stazioni radio base illegittimi (TAR Lombardia n. 2534 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per impianti radiotelefonici sono equiparate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono pertanto compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, collocabili in qualsiasi zona del territorio comunale. Il Comune non può adottare, mediante gli strumenti di natura edilizia e urbanistica, misure che nella sostanza deroghino ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, né imporre divieti generalizzati all’installazione in intere zone territoriali omogenee. La disciplina locale può individuare criteri preferenziali e siti sensibili specificamente individuati, ma non confinare gli impianti in aree predeterminate. Le previsioni del PGT che introducano tali divieti sono illegittime e vanno annullate nella parte in cui si rivolgono agli impianti di radiotelefonia.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno di proprietà. Il Comune ha respinto l’istanza, richiamando il parere del responsabile del servizio ambiente e territorio, che aveva rilevato l’incompatibilità dell’intervento con l’art. 11 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti tecnologici nella zona classificata come “Tessuto Urbano Consolidato di Completamento”.

La società ha impugnato il diniego e l’atto presupposto, deducendo la falsa applicazione della disciplina locale e, in via subordinata, l’illegittimità delle norme di PGT per contrasto con la normativa statale di settore. Ha chiesto altresì la disapplicazione delle previsioni urbanistiche ove interpretate nel senso di vietare le stazioni radio base nell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 43, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, che equipara le infrastrutture per impianti radiotelefonici alle opere di urbanizzazione primaria. La norma riproduce la disposizione già contenuta nell’art. 86, terzo comma, dello stesso decreto nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 207 del 2021. Da tale qualificazione la giurisprudenza fa discendere la compatibilità di tali infrastrutture con qualsiasi destinazione urbanistica.

Il Tribunale richiama poi l’art. 4 della legge n. 36 del 2001, che riserva allo Stato la funzione di individuare, mediante apposito d.p.c.m., i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, limiti poi fissati con il d.p.c.m. 8 luglio 2003. Da ciò deriva il divieto per i Comuni di adottare misure che, attraverso l’uso formale degli strumenti urbanistici, si traducano in una deroga surrettizia a quei limiti: il divieto generalizzato di installare stazioni in intere zone omogenee, come l’introduzione di distanze fisse dalle abitazioni o dal centro cittadino, persegue la tutela della salute e non il governo del territorio.

Il Collegio conforta la conclusione con il richiamo al novellato art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, che consente ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che le previsioni del PGT, riferendosi a tutti gli impianti tecnologici, si rivolgono anche a quelli di radiotelefonia. Esse non si limitano a indicare criteri preferenziali, come sostenuto dal Comune, ma introducono veri e propri divieti di installazione su intere aree. Da qui il contrasto con la normativa statale e con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, con conseguente annullamento delle disposizioni nella parte in cui si rivolgono agli impianti di radiotelefonia.

L’illegittimità delle previsioni urbanistiche travolge in via derivata il provvedimento di diniego, anch’esso annullato. Il ricorso è accolto nei sensi esposti, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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