Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: spese coperte dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 1890 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto emesso ex art. 3 l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. Il commissario, attivato su istanza di parte, provvede non solo al pagamento delle somme oggetto del titolo, ma anche alla rifusione delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, ove l’amministrazione non vi abbia provveduto nel medesimo termine. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, unito a ragioni di economia processuale e al buon andamento, impone di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato ingiunto di pagare, senza dilazione, la somma di euro 4.800,00 oltre interessi legali, nonché il rimborso delle spese della procedura, liquidate in euro 526,13 oltre accessori.
Il titolo era divenuto definitivo ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il creditore, tramite il difensore, aveva inoltrato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva e non dava prova di aver eseguito il provvedimento. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto della Corte di Appello ha autorità di cosa giudicata, come da attestazione prodotta, ed è stato notificato all’amministrazione. Osserva poi che, per le ottemperanze ai decreti ex l. n. 89/2001, non sono atti dovuti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sentenza n. 1423/2021.
Quanto all’onere probatorio, il giudice amministrativo sottolinea che la pubblica amministrazione non ha dimostrato di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere secondo Cass. SS.UU., sentenza n. 13533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda le spese. Il Collegio ritiene che, in caso di mancata rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine di trenta giorni, al relativo pagamento provveda il commissario nominato. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale e il buon andamento, che sconsigliano un secondo giudizio di ottemperanza. Sul piano sistematico richiama l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c., nonché i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., per l’affinità con l’esecuzione forzata.
Le spese sono liquidate in complessivi euro 552,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in ragione della scarsa complessità e serialità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata